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Sez. 1, Sentenza n. 3768 del 21/02/2006 (Rv. 586982 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE | Capitolato generale di appalto per le opere pubbliche - Efficacia vincolante - Appalti stipulati dallo Stato - Sussistenza - Appalti stipulati da altri enti pubblici - Condizioni - Rinvio "ex lege" - Efficacia normativa - Richiamo nel contratto di appalto - Efficacia negoziale - Fattispecie relativa alla composizione del collegio arbitrale in un appalto stipulato dall'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese.
Stato
decisa il 2006-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586982-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE

Le disposizioni del capitolato generale di appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, hanno valore normativo - e si applicano quindi in modo diretto, indipendentemente dal richiamo formulato dalle parti - nei soli appalti dello Stato, mentre per gli enti pubblici diversi dallo Stato, dotati di distinta personalità giuridica e di propria autonomia, assumono valore vincolante solo ove un'espressa norma di legge ne imponga l'applicazione; in mancanza di una previsione siffatta, il richiamo al capitolato generale contenuto nel capitolato speciale o nel contratto vale ad attribuire efficacia negoziale alle relative disposizioni, che quindi operano per volontà pattizia e nei limiti della "relatio", restando irrilevante anche la circostanza che i fondi impiegati per l'esecuzione dell'opera provengano in tutto o in parte dallo Stato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto valida la clausola compromissoria, regolante in modo autonomo la composizione del collegio arbitrale, in relazione ad un contratto relativo a lavori di sistemazione di un acquedotto, stipulato dall'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese).

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)