Sez. 1, Sentenza n. 33302 del 27/06/2013 Cc. (dep. 31/07/2013) Rv. 257005 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione condizionale - Mancata ammissione delle responsabilità da parte del condannato - Equivalenza a mancato ravvedimento - Esclusione - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della concessione della liberazione condizionale, la mancata ammissione delle proprie responsabilità non può, di per sè solo, costituire sicuro indice del mancato ravvedimento in quanto l'art. 176 cod. pen. richiede soltanto l'adesione convinta al trattamento rieducativo, l'accettazione dell'espiazione della pena ed i suoi positivi risultati in termini di conseguito ravvedimento.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)