Sez. 1, Sentenza n. 819 del 15/11/2000 Cc. (dep. 09/01/2001) Rv. 217621 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Mancata ammissione delle responsabilità da parte del condannato - Equivalenza a mancato ravvedimento - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini del riconoscimento della riduzione di pena per liberazione anticipata, la partecipazione all'opera di rieducazione non può ritenersi esclusa per il solo fatto che il condannato continui a proclamare la sua estraneità ai fatti, qualora risultino dall'osservazione della condotta l'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento, l'atteggiamento collaborativo manifestato nei confronti degli operatori penitenziari e la positiva qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni e i familiari.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)