Sez. 4 - , Sentenza n. 36169 del 22/09/2021 Cc. (dep. 05/10/2021) Rv. 281887 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - STATO DI FLAGRANZA | Arresto operato a seguito di indagini - "Quasi flagranza" - Sussistenza - Esclusione - Illegittimità dell'arresto - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - STATO DI FLAGRANZA
È illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria che pervenga all'individuazione del responsabile del reato in seguito allo svolgimento di attività di indagine consistita nell'assunzione di informazioni e di elementi fattuali diversi da quelli indicati dall'art. 382, cod. proc. pen. e alle conseguenti valutazioni, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato. (Nella specie, relativa ad un arresto per il reato di omicidio stradale, operato il giorno successivo al fatto, gli operanti - tramite il numero di targa, loro riferito da una persona che aveva assistito all'incidente, e le informazioni acquisite dalla formale intestataria dell'autovettura - avevano individuato e raggiunto presso la sua abitazione il conducente del veicolo, il quale aveva confessato il reato e condotto gli agenti nel luogo in cui aveva nascosto il mezzo, sul quale erano presenti tracce riconducibili al sinistro).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 380 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 382
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)