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Sez. 5, Sentenza n. 6561 del 22/11/2024 Cc. (dep. 18/02/2025) Rv. 287616-01

INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - STATO DI FLAGRANZA | Arresto operato a seguito di indagini - "Quasi flagranza" - Esclusione - Illegittimità dell'arresto - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287616-01

INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - STATO DI FLAGRANZA

È illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria che pervenga all'individuazione del responsabile del reato in seguito a indagini consistite nell'assunzione di informazioni e di elementi fattuali diversi da quelli indicati dall'art. 382 cod. proc. pen. e alle conseguenti valutazioni, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza" che presuppone o l'inseguimento materiale, e non "figurato" o "investigativo", dell'agente o l'immediata e autonoma percezione, da parte di chi procede all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la mancata convalida dell'arresto di due individui, l'uno indagato per omicidio preterintenzionale in concorso e l'altro per favoreggiamento personale, eseguito dalla polizia giudiziaria a seguito delle testimonianze acquisite "in loco", dei sopralluoghi, del racconto del presunto omicida, rimasto vicino alla vittima in attesa dell'arrivo dei soccorsi da lui stesso richiesti, e della visione, dopo alcune ore dai fatti, dei messaggi telefonici del presunto promotore della fuga del terzo soggetto indagato di omicidio).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 380 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 382

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)