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Sez. 4, Sentenza n. 340 del 09/02/1966 Ud. (dep. 17/05/1966) Rv. 101465 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE - OBBLIGO - RILIEVO CONCRETO DI TALE OBBLIGO - RIFERIMENTO AL CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/101465-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE - OBBLIGO - RILIEVO CONCRETO DI TALE OBBLIGO - RIFERIMENTO AL CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE.*

L'Obbligo, imposto dall'art 202 cod proc pen, alla parte di notificare, a pena di decadenza, la dichiarazione d'impugnazione proposta per i soli interessi civili alle altre parti, incombe anche all'imputato che abbia limitato la propria impugnazione ai soli interessi civili. Per stabilire se tale Obbligo in concreto sussista occorre far riferimento al contenuto della dichiarazione di impugnazione, e non a quello dei motivi. Pertanto, quando la dichiarazione d'impugnazione dell'imputato investe l'intera sentenza, non occorre la notifica ai sensi del citato art 202 cod proc pen, anche se, poi, i motivi limitino l'ambito dell'impugnazione stessa ai soli interessi civili.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)