Sez. 4, Sentenza n. 594 del 18/07/1980 Ud. (dep. 29/01/1981) Rv. 147460 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONI PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE - OBBLIGO - RILIEVO CONCRETO DI TALE OBBLIGO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONI PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE - OBBLIGO - RILIEVO CONCRETO DI TALE OBBLIGO.*
Il ricorso dell'imputato diretto alla tutela dei soli interessi civili deve, ex art 202 secondo comma cod proc pen, essere dichiarato inammissibile se non e notificato nei termini di legge alle altre parti. (fattispecie in cui l'imputato, rimasto contumace nel giudizio di appello iniziato su impulso della parte civile, ha dedotto in Cassazione la violazione di legge della sentenza di secondo grado perche erroneamente, a suo dire, sarebbe stato ivi escluso il concorso di colpa della vittima, gia ritenuto dal giudice di primo grado). (Cfr sul punto in termini, anche se distingue tra dichiarazione di ricorso e motivi dello stesso, al fine di rilevare la sussistenza dell'Obbligo in esame, che si rinverrebbe solo in riferimento al contenuto della prima mass 101465 anno 1966; contra mass 101466 anno 1966, secondo cui, comunque, l'Obbligo della notifica della dichiarazione non sussisterebbe, quando la stessa investe il punto circa la Determinazione quantitativa del concorso di colpa della vittima, in quanto si tratterebbe di questione a natura bivalente, che riverbera i suoi effetti, oltre che sugli interessi civili, anche e principalmente sulla entita del fatto-reato attribuito all'imputato e, quindi, sulla sua responsabilita penale e su questa scia mass 119596 anno 1971; sulla integrazione, ai fini della ammissibilita o meno, tra dichiarazione e motivi mass 145405 anno 1980 e mass 119909 ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)