diritto.io

Sez. T, Ordinanza n. 18759 del 09/06/2026 (Rv. 679006-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI IVA | Imposta sugli intrattenimenti (ISI) - Regime speciale - Opzione per il regime ordinario - Base imponibile - Mancata coincidenza con ISI - Opzione - Facta concludentia - Compatibilità unionale.
Stato
decisa il 2026-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679006-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI IVA

In materia di IVA relativa alle attività di intrattenimento, l'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972 non impone una necessaria coincidenza tra la base imponibile IVA e quella dell'imposta sugli intrattenimenti (ISI), atteso che le due imposte sono autonome; ne consegue che, ove il contribuente abbia esercitato - anche mediante comportamenti concludenti desumibili dalle modalità di tenuta delle scritture contabili - l'opzione per il regime ordinario IVA, deve escludersi l'applicazione del regime forfetario connesso all'ISI, dovendosi riconoscere il disancoramento dell'IVA da tale imposta in ragione della prevalenza dei vincoli derivanti dalla disciplina unionale, che impongono la possibilità per il contribuente di applicare il regime ordinario.

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 com. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 640 art. 1, DPR 26/10/1972 num. 640 art. 14 ter, DPR 26/10/1972 num. 640 art. 14 quater, DPR 10/11/1997 num. 442 art. 1, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)