Sez. 5 - , Ordinanza n. 15178 del 16/07/2020 (Rv. 658348 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI | Opzione per l'applicazione dell'imposta nel modo ordinario - Desumibilità da comportamenti concludenti - Possibilità - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI
In tema di IVA, l'omessa dichiarazione di opzione per l'applicazione dell'imposta nel modo ordinario può essere surrogata da "facta concludentia" del contribuente, poiché, ai sensi dell'art. 1, comma 1, d.P.R. n. 442 del 1997 (applicabile, in base alla norma interpretativa di cui all'art. 4 l. n. 342 del 2000, anche alle condotte anteriori alla data di entrata in vigore del d.P.R. cit.), i comportamenti concludenti del contribuente o le modalità di tenuta delle scritture contabili costituiscono elementi da cui desumere il regime applicabile in concreto. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato un inequivoco comportamento concludente nel fatto che la contribuente avesse optato, sin dall'inizio dell'attività, per la liquidazione trimestrale dell'IVA e avesse regolarmente effettuato i versamenti risultanti dalle liquidazioni periodiche).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 com. 6 CORTE COST., DPR 10/11/1997 num. 442 art. 1 com. 1, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 4 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)