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Sez. 5, Sentenza n. 25683 del 04/12/2006 (Rv. 594464 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 44, comma sesto, della l. n. 413 del 1991 - Definizione agevolata delle controversie in materia di IVA - Rimborso delle somme versate in eccedenza prima del condono - Limiti - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594464-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, e con riferimento alla definizione agevolata delle controversie in materia di IVA ai sensi dell'art. 44 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'obbligo di restituzione al contribuente delle somme eccedenti quanto già versato spontaneamente prima del condono, previsto dal comma sesto della disposizione in esame, può riguardare soltanto il caso di colui che, avendo cessato l'attività anteriormente all'anno d'imposta 1993, non abbia potuto compensare l'IVA da recuperare con le somme da versare per quell'anno, o quello di colui che abbia versato somme eccedenti in tal misura il dovuto per l'anno 1993 da aver comunque diritto alla restituzione di dette eccedenze, risultanti alla fine dell'anno d'imposta 1993; anche in tal caso, tuttavia, la restituzione non può avere effetto prima della definizione del dare e dell'avere relativi all'anno d'imposta in questione, e, a maggior ragione, l'obbligo di rimborso dell'eventuale eccedenza, calcolata rispetto al dovuto per l'anno 1993, non può essere retrodatato al momento della presentazione della dichiarazione integrativa, dovendo essere commisurato alle risultanze finali rispetto al detto anno d'imposta.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1990 num. 413 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)