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Sez. 5, Sentenza n. 195 del 10/01/2004 (Rv. 569367 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono ex D.L. n. 429 del 1982 - Effetti - Diritto al rimborso di somme già versate - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569367-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, anche con riguardo alla disciplina dettata dal D.L. 10 luglio 1982, n. 429 (convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516) deve escludersi - in base alle finalità tipiche di tutte le normative di condono - che dalla definizione agevolata possa derivare il diritto del contribuente al rimborso di somme già versate anteriormente alla presentazione dell'istanza di condono (nella fattispecie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della commissione regionale che aveva riconosciuto al contribuente, il quale aveva presentato istanza di definizione ex art. 31 del citato D.L. n. 429 del 1982, il diritto al rimborso delle somme, in precedenza versate, eccedenti l'importo previsto dalla menzionata norma di condono).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 31 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)