Sez. 3, Sentenza n. 5533 del 20/06/1997 (Rv. 505329 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE | Specifica approvazione scritta - Necessità - Condizioni - Esplicita dichiarazione della previa lettura ed approvazione - Irrilevanza.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE
L'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie da parte dell'aderente è rispettata quando a tali clausole, anche se redatte a stampa, sia data autonoma e separata collocazione nel contesto delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente per adesione, mentre non è necessaria l'esplicita dichiarazione del sottoscrittore di averle lette ed approvate.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)