Sez. 3, Sentenza n. 9998 del 11/10/1990 (Rv. 469443 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - FORMA DELL'ACCORDO (COD. PROC. CIV. 28, 29) - CLAUSOLA DI DEROGA ALLA COMPETENZA PREDETTA - SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA, EX ART. 1341 COD. CIV. - SOTTOSCRIZIONE APPOSTA DOPO IL RICHIAMO ALLA CLAUSOLA DEROGATIVA - SUFFICIENZA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - FORMA DELL'ACCORDO (COD. PROC. CIV. 28, 29) - CLAUSOLA DI DEROGA ALLA COMPETENZA PREDETTA - SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA, EX ART. 1341 COD. CIV. - SOTTOSCRIZIONE APPOSTA DOPO IL RICHIAMO ALLA CLAUSOLA DEROGATIVA - SUFFICIENZA.*
Il requisito della specifica approvazione scritta che, ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., condiziona la efficacia della clausola di deroga alla Competenza territoriale, può dirsi soddisfatto anche attraverso la sottoscrizione - distinta da quella di approvazione delle condizioni generali del contratto - apposta dopo il richiamo, che può essere espresso nella sola Forma numerica e/o di titolo, alla clausola in questione, in quanto tale richiamo permette al sottoscrittore di conoscere il contenuto della clausola e non fa dubitare che la stessa sia stata adeguatamente sottoposta al suo esame, anche se è riferito anche ad altre clausole onerose ed indicate separatamente attraverso riferimenti analoghi. (Conf 3756/89, mass n 463678; (Conf 1565/89, mass n 457626).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)