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Sez. 3, Sentenza n. 3335 del 07/04/1999 (Rv. 524992 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE | Eredi della parte defunta non destinatari della riassunzione - Impugnazione - Legittimazione.
Stato
decisa il 1999-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524992-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE

Il principio secondo il quale la legittimazione all'impugnazione è limitata a coloro che sono stati parti nel processo in cui la sentenza è stata pronunziata deve essere riferito anche agli eredi della parte defunta - che vengono a trovarsi in una situazione di litisconsorzio necessario, per ragioni d'ordine processuale - nei cui confronti sia mancata una rituale riassunzione del giudizio interrotto, con conseguente violazione del principio del contraddittorio nei loro confronti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)