Sez. 3, Sentenza n. 11366 del 18/11/1993 (Rv. 484375 - 01)
Procedimento civile - Legittimazione - Attiva | Mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello - Ricorso per cassazione - Legittimazione del litisconsorte pretermesso - Sussistenza.
Procedimento civile - Legittimazione - Attiva
Legittimato al ricorso per cassazione con riguardo alla mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello, è anche il litisconsorte necessario che sia stato pretermesso atteso che il principio secondo il quale la legittimazione all'impugnazione è limitata a coloro che sono state parti nel processo in cui la sentenza è stata pronunciata, può essere estensivamente inteso nel senso di riferirlo anche a chi, già parte in primo grado, era potenzialmente tale in quello di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)