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Sez. 3, Sentenza n. 11366 del 18/11/1993 (Rv. 484375 - 01)

Procedimento civile - Legittimazione - Attiva | Mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello - Ricorso per cassazione - Legittimazione del litisconsorte pretermesso - Sussistenza.
Stato
decisa il 1993-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484375-01

Procedimento civile - Legittimazione - Attiva

Legittimato al ricorso per cassazione con riguardo alla mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello, è anche il litisconsorte necessario che sia stato pretermesso atteso che il principio secondo il quale la legittimazione all'impugnazione è limitata a coloro che sono state parti nel processo in cui la sentenza è stata pronunciata, può essere estensivamente inteso nel senso di riferirlo anche a chi, già parte in primo grado, era potenzialmente tale in quello di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)