Sez. 3, Ordinanza n. 8897 del 07/04/2008 (Rv. 602642 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Vizio di difetto di motivazione - Onere di indicazione chiara e sintetica del fatto controverso ex art. 366 bis cod. proc. civ. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 76 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 366 bis cod. proc. civ., nella parte in cui - così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità - impone al ricorrente di indicare in modo chiaro e sintetico il fatto controverso rispetto al quale lamenta l'insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato. Per un verso, infatti, la legge delega ha lasciato libero il legislatore delegato di individuare con quali modalità dovesse darsi attuazione al principio secondo cui il motivo di ricorso fondato su un vizio di motivazione concernesse un "fatto controverso", sicché l'art. 366 bis cod. proc. civ. non ha esorbitato dall'ambito della delega; per altro verso tale norma è finalizzata ad assicurare il corretto esercizio della funzione nomofilattica da parte della Corte di legittimità, coniugando l'interesse specifico del ricorrente alla soluzione del caso concreto con quello, generale, all'unità ed alla uniforme interpretazione del diritto oggettivo nazionale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 bis, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)