Sez. 3, Ordinanza n. 27680 del 30/12/2009 (Rv. 610873 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Art. 366 bis cod. proc. civ. - Previsione, a pena di inammissibilità, dell'obbligo di formulazione nel ricorso della sintesi del vizio denunciato ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. - Necessità della sua chiarezza e della sua autonomia nell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità - Questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24 e 111, comma settimo, Cost. - Infondatezza - Ragioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata (nella specie, dal P.G.) con riferimento agli artt. 3, 24 e 111, comma settimo, Cost. - relativa all'art. 366-bis cod. proc. civ., nella parte in cui sancisce l'obbligo, a pena di inammissibilità, in ordine alla proposizione di ciascun motivo riconducibile all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., di indicare (in modo sintetico, evidente ed autonomo, secondo l'univoca interpretazione della S.C.) chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, poiché la suddetta norma di cui all'art. 366-bis (applicabile, nel caso esaminato, "ratione temporis") - come interpretata costantemente dalla stessa giurisprudenza di legittimità - non discrimina, in alcun modo, i cittadini, non lede il loro diritto di agire in giudizio (peraltro esercitato mediante la difesa tecnica di avvocati iscritti nell'apposito albo dei cassazionisti e, perciò, dotati di particolare competenza professionale) e, infine, non impedisce (né rende estremamente difficile) il ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 366 bis, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)