Sez. U, Sentenza n. 3157 del 09/02/2011 (Rv. 616062 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Avvisi di liquidazione relativi agli anni 1993-1995 - Decadenza - Successione di proroghe legali del termine - Soluzione di continuità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
Il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativo agli anni 1993, 1994, 1995 è stato prorogato al 31 dicembre 1999 dall'art. 31, comma 6, della legge n. 448 del 1998, ed al 31 dicembre 2000 dall'art. 30, comma 10, della legge n. 488 del 1999, (che ha coinvolto nella proroga anche il termine relativo all'anno 1996) senza che tra le due proproghe si determini alcuna soluzione di continuità, essendosi la prima scadenza consumata temporalmente non prima dello spirare delle ore 24 del giorno 31 dicembre 1999, ed avendo la seconda cominciato a decorrere fin dalla prima ora del giorno successivo. Non è di ostacolo a questa interpretazione il comma 3 dell'art. 3 della legge n. 212 del 2000, (che vieta la proroga dei termini di prescrizione e decadenza) il quale non ha nessuna incidenza per le disposizioni di proroga adottate precedentemente all'entrata in vigore della citata legge n. 212.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 31 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/12/1999 num. 488 art. 30 com. 10, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)