Sez. U, Sentenza n. 1987 del 13/02/2012 (Rv. 621284 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Contributi previdenziali - Riscossione mediante ruolo - Termine di decadenza - Art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999 - Differimento ad opera dell'art. 38 della legge n. 289 del 2002 - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie relativa ad accertamento notificato dopo il 1° gennaio 2001.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE
In tema di riscossione mediante ruolo dei contributi previdenziali, il termine di decadenza entro il quale devono essere iscritti a ruolo i contributi e i premi dovuti in base agli accertamenti degli uffici, previsto dall'art. 25, comma 1, lettera b), del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica dell'accertamento) - applicabile, ai sensi dell'art. 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, agli accertamenti notificati dopo il 1° gennaio 2001 -, deve intendersi prorogato "ope legis" dall'art. 38 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale ha differito l'applicabilità del citato art. 25 agli accertamenti notificati successivamente al 1° gennaio 2003, senza soluzione di continuità. Ne consegue che, in riferimento ai contributi dovuti all'INPS ed iscritti a ruolo dopo il 1° gennaio 2001 - come nella specie - non si è maturata alcuna decadenza entro il termine del 31 dicembre 2002.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 25, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 36 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 78 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)