Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 29 marzo 1979, cause riunite C-131/78 e C-150/78
Epigrafe
Nei procedimenti riuniti 131/78 e 150/78,
aventi ad oggetto le domande di pronunzia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dallo Hessisches Finanzgericht, nelle cause dinanzi ad esso pendenti fra
DITTA KURT A. BECHER, Brema,
e
BUNDESANSTALT FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE MARKTORDNUNG, Francoforte sul Meno,
domande vertenti sulla validità del regolamento del Consiglio 28 aprile 1975, n. 1173, che fissa, per la stagione 1975/1976, il prezzo d'entrata dei cereali (GU n. L 117, pag. 6), nella parte riguardante il frumento tenero, e del regolamento del Consiglio 4 giugno 1974 n. 1427, che fissa per la stagione 1974/1975 il prezzo d'entrata dei cereali (GU n. L 151, pag. 1) nella parte riguardante il sorgo,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori: Mackenzie Stuart, presidente di Sezione; P. Pescatore e A. Touffait, giudici;
avvocato generale: G. Reischl;
vicecancelliere: J. A. Pompe,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE si possono così riassumere:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › A — La causa 131/78
paragrafo 1
A norma dell'art. 5, n. 1, del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU 1967, pag. 2269), il prezzo d'entrata per il grano tenero viene fissato in modo che, sul mercato di Duisburg, il prezzo di vendita del prodotto importato, tenuto conto delle differenze di qualità, raggiunga il livello del prezzo indicativo. I prezzi indicativi dei cereali sono stati fissati, per la stagione 1975/1976, dal regolamento del Consiglio 4 marzo 1975, n. 666 (GU n. L 72, pag. 16). Per il grano tenero, il prezzo indicativo veniva fissato in 139,44 UC la tonnellata.
paragrafo 2
Secondo il primo considerando del regolamento del Consiglio 28 aprile 1975, n. 1173, che fissa, per la stagione 1975/1976, il prezzo d'entrata dei cereali (GU n. L 117, pag. 6), lo scopo perseguito dall'art. 5, n. 1, del regolamento n. 120/67, è raggiunto qualora dal prezzo indicativo si detraggano le spese di trasporto «più favorevoli» tra Rotterdam e Duisburg, le spese di trasbordo a Rotterdam e un margine commerciale.
paragrafo 3
In forza dell'articolo unico del regolamento n. 1173/75,' il prezzo di entrata per il frumento (grano) tenero veniva fissato in 136,45 UC la tonnellata per la stagione 1975/1976.
paragrafo 4
Secondo un documento di lavoro steso dagli uffici della Commissione ai fini della proposta di determinazione dei prezzi d'entrata da sottoporre al Consiglio, il prezzo d'entrata viene calcolato come segue:
paragrafo 5
1. Prezzo indicativo di base: 139,44
2. Nolo Rotterdam/Duisburg (media dei due mesi meno cari): 1,30
3. Margine d'importazione: 1,20
4. Discarica (paranco/chiatta) : 0,50
5. Prezzo d'entrata calcolato: 136,44
6. Prezzo d'entrata fissato: 136,45
paragrafo 6
Le spese commerciali (pari alla differenza fra il prezzo indicativo e il prezzo d'entrata) sono state quindi fissate in modo forfettario, per la stagione 1975/1976, in 2,99 UC la tonnellata.
paragrafo 7
Nell'agosto 1975, la ditta Kurt A. Becher di Brema otteneva dal Bundesanstalt für Landwirtschaftliche Marktordnung, ente d'intervento tedesco per la politica agricola comune, una licenza d'importazione per 300 tonnellate di grano tenero. In questa licenza il prelievo era stato prefissato per i mesi d'importazione agosto, settembre e ottobre 1975.
paragrafo 8
Dinanzi alla VII Sezione dello Hessisches Finanzgericht di Kassel, la ditta Becher ha impugnato i prelievi prefissati, sostenendo ch'essi erano troppo elevati dato che il prezzo d'entrata era stato fissato ad un livello eccessivo nel regolamento n. 1173/75, in contrasto con gli scopi stabiliti dal regolamento n. 120/67, a causa della valutazione inadeguata dei «costi previ» («Vorkosten»).
paragrafo 9
Con ordinanza 3 maggio 1978, la VII Sezione dello Hessisches Finanzgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, la seguente questione pregiudiziale:
paragrafo 10
«Se il regolamento (CEE) del Consiglio 28 aprile 1975, n. 1173, che fissa il prezzo d'entrata dei cereali per la stagione 1975/1976 (GU n. L 117, pag. 6), nella parte relativa al frumento tenero, sia invalido e quindi vada disapplicato in quanto in contrasto con l'art. 5, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1967 n. 120 (GU pag. 2269/67), da ultimo modificato dal regolamento (CEE) n. 85/75 (GU n. L 11, pag. 1)».
paragrafo 11
L'ordinanza è stata registrata nella cancelleria della Corte il 9 giugno 1978.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › B — La causa 150/78
paragrafo 1
Per il sorgo e per gli altri prodotti indicati nell'art. 1, lett. a), del regolamento n. 120/67, non vi è prezzo indicativo. A norma dell'art. 5, n. 2, del regolamento, il prezzo d'entrata viene fissato in modo che il prezzo dei cereali di cui al n. 1 dello stesso articolo, che sono in concorrenza coi prodotti di cui all'art. 1, lett. a), raggiunga sul mercato di Duisburg il livello del prezzo indicativo.
paragrafo 2
Per quanto riguarda il sorgo, che non viene coltivato in Europa, l'art. 5, n. 2, del regolamento n. 120/67 significa che il prezzo d'entrata di questo prodotto dev'essere fissato in modo che i prodotti concorrenti, cioè il granoturco e l'orzo, raggiungano sul mercato di Duisburg il livello del prezzo indicativo.
paragrafo 3
In forza dell'articolo unico del regolamento del Consiglio 4 giugno 1974, n. 1427, che fissa il prezzo d'entrata dei cereali per la stagione 1974/1975 (GU n. L 151, pag. 1), il prezzo d'entrata del sorgo veniva fissato per detta stagione in 105,55 UC la tonnellata.
paragrafo 4
Nei luglio 1974, la ditta Becher otteneva dal Bundesanstalt für Landwirtschaftliche Marktordnung una licenza d'importazione per 6500 tonnellate di sorgo. In questa licenza erano prefissati i prelievi da applicarsi nei mesi di luglio, di agosto e di settembre, previsti per l'importazione.
paragrafo 5
Dinanzi alla VII Sezione dello Hessisches Finanzgericht, detta impresa ha impugnato i prelievi prefissati, sostenendo che essi erano eccessivi, dato che il regolamento n. 1427/74, in base al quale i prelievi stessi sono stati calcolati, aveva erroneamente determinato il prezzo d'entrata. La valutazione inadeguata dei costi previ («Vorkosten») avrebbe fatto fissare il prezzo d'entrata in modo tale da non tener conto degli scopi di cui al regolamento n. 120/67. Se detti costi fossero stati calcolati correttamente, il prezzo d'entrata sarebbe stato fissato ad un livello inferiore, il che si sarebbe risolto in un prelievo meno elevato.
paragrafo 6
Con ordinanza 6 giugno 1978, la VII Sezione dello Hessisches Finanzgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, la seguente questione pregiudiziale:
paragrafo 7
«Se il regolamento (CEE) del Consiglio 4 giugno 1974, n. 1427, relativo alla fissazione del prezzo di entrata dei cereali per la stagione 1974/1975 (GU n. L 151, pag. 1), sia invalido e vada quindi disapplicato — per quanto riguarda il sorgo — per violazione dell'art. 5, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120 (GU pag. 2269/67) da ultimo modificato dal regolamento n. 1125/74 (GU n. L 128, pag. 12)».
paragrafo 8
L'ordinanza è stata registrata nella Cancelleria della Corte il 26 giugno 1978.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › C — Il seguito del procedimento
paragrafo 1
A norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE, sono state depositate osservazioni scritte nelle due cause dall'attrice nella causa principale, dal Consiglio delle CC.EE. e dalla Commissione delle CC.EE.
paragrafo 2
Con ordinanze separate del 25 ottobre 1978, la Corte ha rimesso le due cause alle Seconda Sezione.
paragrafo 3
Con ordinanza della stessa data, la Corte (Seconda Sezione) ha riunito le cause ai fini della fase orale e della sentenza.
paragrafo 4
La Corte (Seconda Sezione), su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, dopo aver chiesto determinate informazioni alla Commissione (v. infra, sub III), ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte › Nella causa 131/78
paragrafo 1
Secondo l'attrice nella causa principale, le spese commerciali, fissate dal Consiglio a forfè in 2,99 UC (pari a DM 10,70) la tonnellata per la stagione 1975/1976, sono state determinate in modo erroneo e in base ad una valutazione errata. Nel calcolare e nel determinare gli elementi di costo ai fini della fissazione del prezzo d'entrata per la stagione 1975/76 (spese di trasporto, spese di trasbordo e mar gine commerciale), non si è infatti tenuto adeguatamente conto dei dati effettivi e del prevedibile andamento dell'inflazione. Il regolamento del Consiglio 28 aprile 1975, n. 1173, che fissa per la stagione 1975/1976 il prezzo d'entrata dei cereali, è quindi invalido e va disapplicato, nella parte in cui riguarda il grano tenero, in quanto viola l'art. 5, n. 1, del regolamento del Consiglio 13 luglio 1967, n. 120 e contiene inoltre una valutazione errata.
paragrafo 2
Secondo l'attrice, le spese commerciali per la stagione 1975/1976, vanno calcolate come segue:
paragrafo 3
a) Per il trasporto da Rotterdam a Duisburg si deve calcolare una spesa di 2,47 UC (pari a DM 8,86) la tonnellata, come l'attrice ha già sostenuto nella causa principale. L'attrice indica gli elementi di calcolo di questa somma che sono fondati, per quanto riguarda la parte del trasporto effettuata all'estero, sulle direttive 9 giugno del ministero federale dell'alimentazione relative alla concessione di una sovvenzione per il trasporto dei cereali, con le successive modifiche, e, per quanto riguarda la parte del trasporto nel territorio nazionale, su tariffe fisse (cfr. n. 17 del «Frachten-und Tarifanzeiger der Binnenschiffahrt» — bollettino dei noli e delle tariffe della navigazione interna — del 20 giugno 1975).
Per il caso in cui, contrariamente a questa tesi, il calcolo delle spese di trasporto da prendere in considerazione venisse contestato, l'attrice sostiene in subordine che il nolo di 1,30 UC la tonnellata calcolato dalla Commissione per la stagione 1975/1976 non corrisponde affatto alla realtà. All'inizio del 1975 — epoca dei rilevamenti della Commissione — non vi era infatti nessuno disposto a praticare un nolo del genere. Per contratti annuali di trasporto di cereali da Rotterdam a Duisburg, si poteva prevedere all'inizio del 1975 che il nolo per partite da 300-500 tonnellate (entità abituale) sarebbe stato di almeno DM 4,80 la tonnellata (pari a 1,4 UC la tonnellata) per un contratto valido dal febbraio 1975 al gennaio 1976. A sostegno di questa tesi l'attrice allega una lettera in data 9 agosto 1978 della ditta Rhenus-Wtag Aktiengesellschaft.
b) Le spese di trasbordo dovevano essere calcolate in DM 3,15 precisi, come si desumerebbe da una tabella, prodotta dall'attrice, relativa alle spese di trasbordo dalle navi marittime ai battelli fluviali. L'attrice allega alla tabella le tariffe della «Vereniging van Nederlandse Graanfactors en Graanexpediteurs».
c) Per il margine commerciale, si doveva calcolare la somma di DM 4,55 (pari a 1,3 UC la tonnellata), come risulterebbe dalla tabella prodotta dall'attrice (allegato 3 delle sue osservazioni) in cui questa ha tenuto conto delle voci: formalità doganali, ispezione delle specie vegetali, costo della cauzione obbligatoria, costo del controllo al ricevimento. Si deve pure tener conto delle perdite di peso avvenute durante il trasporto nonché delle spese di assicurazione e per interessi.
paragrafo 4
Il Consiglio ricorda la giurisprudenza della Corte (in particolare la sentenza 12 luglio 1973 nella causa 11/73, Getreide Import GmbH c/ Einjuhr-und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, Racc. 1973, pag. 919 e la sentenza 5 dicembre 1973 nella causa 119/73, Deutsche Getreide-und Futtermittel-Handelsgesellschaft c/ Einjuhr-und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, Racc. 1973, pag. 1369) relativa alla fissazione del prezzo d'entrata dei cereali e dichiara di essersi attenuto, nel fissare i prezzi d'entrata per la stagione 1975/1976, ai principi posti dalle pronunzie della Corte, cioè: calcolo a forfè delle spese che qualsiasi importatore deve inevitabilmente sostenere, ivi comprese le spese normali di trasporto.
paragrafo 5
Il Consiglio espone quindi il procedimento per la fissazione dei prezzi d'entrata per la stagione 1975/1976 e si richiama ai documenti di lavoro, corredati da cifre, elaborati dagli uffici della Commissione ai fini della proposta di fissazione da questa sottoposta al Consiglio ed in base alla quale questo ha adottato il regolamento n. 1173/75.
paragrafo 6
Convinto che la sua memoria, unitamente ai dati forniti dalla Commissione, sia sufficiente perché la Corte possa pronunziarsi, il Consiglio suggerisce che venga dichiarato che l'esame della questione non ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento n. 1173/75.
paragrafo 7
La Commissione rileva che l'attrice basa la sua azione dinanzi al giudice nazionale unicamente sull'assunto che la Comunità avrebbe fissato il prezzo d'entrata da applicarsi al grano tenero per la stagione 1975/1976 partendo da dati erronei per quanto riguarda i vari elementi di costo. Essa effettua quindi un confronto fra i costi presi in considerazione dalla Comunità e i costi che l'attrice considera corretti. In questo confronto figurano gli elementi di costo e gli importi seguenti:
paragrafo 8
Regolamento n. 1173/75 Attrice
UC/t HFL DM
a) Spese di trasbordo dalle navi marittime ai battelli fluviali a Rotterdam
0,50 1,72 1,83 3,15
b) Spese di trasporto Rotterdam- Duisburg
1,30 4,48 4,76 8,86
c) Margine commerciale
1,20 4,14 4,40 4,00
d) Altre spese (cauzione, controllo, formalità doganali)
sub c)
0,13
0,02
0,40
10,99 16,56
paragrafo 9
Circa la spese di trasbordo, la Commissione dichiara di essersi riferita alle tariffe portuali ufficiali di Rotterdam secondo le quali dette spese ammontano almeno a HFL 1,43/t, cioè, 0,42 UC/t. Nel fissare il prezzo d'entrata, questo importo è stato arrotondato a 0,50 UC/t, pari a HFL 1,72/t, o DM 1,83/t.
paragrafo 10
Le spese di trasporto da Rotterdam a Duisburg sono state calcolate in base alla media dei mesi meno cari del periodo di riferimento. A tale scopo, la Comunità si è basata sui dati da lei stessa rilevati per trasporti di questo genere nonché sulle cifre indicatele dagli enti olandesi e tedeschi competenti in materia di organizzazione dei mercati (all.to 3 alle osservazioni della Commissione). La differenza di HFL 4,48/t o di DM 4,76/t rispetto all'importo di 8,86 indicato dall'attrice non sarebbe compensata nemmeno dai noli più elevati pagati a quell'epoca per il trasporto da Rotterdam a Duisburg. Persino il nolo praticato all'inizio dell'anno era ancora inferiore di DM 4/t all'importo indicato dall'attrice.
paragrafo 11
Oltre alle spese di trasbordo e di trasporto, l'attrice cita, come elementi di costo separati, le spese per formalità doganali, per la cauzione, per il controllo al ricevimento e per un certo margine commerciale, mentre la Comunità ha incluso tutte queste spese in un importo a forfè chiamato margine commerciale o d'importazione. Tuttavia, la differenza fra l'importo complessivo indicato dall'attrice e l'importo a forfè calcolato dalla Comunità è trascurabile.
paragrafo 12
Dato tutto quanto precede, non è dato di vedere come si possa pretendere che il prezzo d'entrata per il grano tenero fissato col regolamento n. 1173/75 sia stato calcolato in ispregio dei prescritti criteri di calcolo.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte › Nella causa 150/78
paragrafo 1
L'attrice sostiene che, nella parte in cui riguarda il sorgo, il regolamento del Consiglio n. 1427/74 che ha stabilito, per la stagione 1974/1975, il prezzo d'entrata dei cereali, è invalido e va disapplicato in quanto viola l'art. 5, n. 1, del regolamento n. 120/67 ed implica del resto una valutazione errata. Nel calcolare e nel fissare gli elementi di costo ai fini della determinazione del prezzo d'entrata della stagione di cui sopra (spese di trasporto, spese di trasbordo e margine commerciale), non si è infatti tenuto adeguatamente conto dei dati effettivi e del prevedibile andamento inflazionistico dei costi.
paragrafo 2
Secondo l'attrice, le spese commerciali per la stagione 1974/1975, andrebbero calcolate come segue:
paragrafo 3
a) Per le spese di trasporto da Rotterdam a Duisburg si dovrebbe calcolare l'importo di 2 UC (pari a DM 7,33) la tonnellata, come si desume dalla tabella prodotta dinanzi al giudice nazionale e allegata col n. 2 alle osservazioni dell'attrice. Il calcolo di detto importo è descritto nei particolari nell'allegato 3 di dette osservazioni ed è stato effettuato secondo lo stesso metodo ed in base alla stessa documentazione usati per calcolare le spese di trasporto del grano tenero nella causa 131/78.
Per il caso in cui, contrariamente a questa tesi, il calcolo così effettuato delle spese di trasporto da prendere in considerazione venisse contestato, l'attrice deduce in subordine che le spese di trasporto per la stagione 1974/1975, calcolate dalla Commissione in 1,25 UC la tonnellata, non corrispondono affatto alla realtà. All'inizio del 1974 — cioè all'epoca dei calcoli della Commissione — non era affatto possibile prevedere spese di trasporto di tale entità. Per dei contratti annuali di trasporto di cereali da Rotterdam a Duisburg, all'inizio del 1974 si poteva prevedere che il nolo per carichi di 300-500 tonnellate (carico abituale) raggiungesse almeno DM 6 la tonnellata (pari a 1,64 UC la tonnellata), per un contratto che andasse dal febbraio 1974 al gennaio 1975. A sostegno di questo assunto l'attrice allega alle sue osservazioni una lettera della ditta Rhenus-Wtag Aktiengesellschaft in data 9 agosto 1978.
b) Le spese di trasbordo avrebbero dovuto essere fissate in DM 2,72 precisi, come si desume dalla documentazione relativa a queste spese prodotta dall'attrice nella causa 131/78.
c) Per il margine commerciale si deve calcolare l'importo di DM 6,52 (pari a 1,78 UC) la tonnellata, nel quale l'attrice ha già incluso (cfr. l'allegato 2 alle sue osservazioni) le formalità doganali, l'ispezione delle specie vegetali, il costo della cauzione obbligatoria e il costo del controllo al ricevimento.
paragrafo 4
Il Consiglio osserva che il giudice nazionale commette un errore nel chiedere che la legittimità del prezzo d'entrata del sorgo sia accertata alla luce dell'art. 5, n. 1, del regolamento n. 120/67. Il sorgo non figura infatti fra i cereali menzionati nel n. 1. Il sorgo non è un cereale coltivato in Europa e va classificato nella voce 10.07 della tariffa doganale comune (per il 1974, nella versione del regolamento del Consiglio 17 dicembre 1973;, n. 1/74, che modifica il regolamento n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune, GU n. L 1 del 1o gennaio 1974, pag. 1, cfr. pag. 54). Il sorgo rientra quindi fra i prodotti menzionati nell'art. 1, lett. a) del regolamento n. 120/67 (attualmente regolamento n. 2727/75). Al sorgo va applicato l'art. 5, n. 2, del regolamento n. 120/67 (attualmente regolamento n. 2727/75), il quale recita:
paragrafo 5
«Per ciascuno dei prodotti elencati all'art. 1 lett. a), e non compresi nell'enumerazione di cui sopra, viene fissato per la Comunità un prezzo d'entrata per una qualità tipo, in modo che il prezzo dei cereali di cui al paragrafo 1 che sono loro concorrenti raggiunga sul mercato di Duisburg il livello del prezzo indicativo».
paragrafo 6
Ne consegue che il prezzo d'entrata del sorgo non può essere fissato nello stesso modo del prezzo d'entrata del grano tenero. Non vi è alcun prezzo indicativo per il sorgo. Nel caso di questo, si tratta di fissare il prezzo d'entrata in modo tale che i prodotti concorrenti raggiungano sul mercato di Duisburg il livello del prezzo indicativo. Per il sorgo, questi prodotti concorrenti sono, in particolare, il granoturco e l'orzo (il valore nutritivo del sorgo è analogo a quello del grano turco). Nel regolamento impugnato, il Consiglio ha fissato i prezzi d'entrata per il granoturco e per l'orzo in 106,60 e, rispettivamente, 107,70 UC la tonnellata, mentre ha fissato il prezzo d'entrata del sorgo in 105,55 UC la tonnellata, importo quindi inferiore. Il prelievo dovuto è di conseguenza meno elevato. Se ciò non bastasse, il Consiglio si richiama per ulteriori particolari alla memoria della Commissione. Nulla consente di affermare che il Consiglio abbia commesso un'illecito qualsiasi nel fissare detto prezzo.
paragrafo 7
Concludendo, il Consiglio suggerisce che venga dichiarato che l'esame della questione non ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento n. 1427/74.
paragrafo 8
La Commissione osserva anch'essa che a torto il giudice nazionale ritiene che il prezzo d'entrata per il sorgo venga fissato, come per il grano, a norma dell'art. 5, n. 1, del regolamento n. 120/67 e ricorda che il prezzo d'entrata del sorgo va fissato in modo che i prezzi dei cereali da foraggio indigeni, che sono concorrenti del sorgo, raggiungano, sul mercato di Duisburg, l'importo dei prezzi indicativi. Questo modo di procedere non obbliga il Consiglio a calcolare in modo matematico il prezzo d'entrata in base ai dati orientativi e di mercato a lui noti, ma gli lascia la facoltà di stabilire il rapporto opportuno fra il prezzo d'entrata per il sorgo e quello dei cereali da foraggio indigeni concorrenti, in particolare l'orzo e il granoturco.
paragrafo 9
Il Consiglio ha ritenuto che la posizione concorrenziale del sorgo rispetto all'orzo si rispecchia nei prezzi sul mercato mondiale. Nella stagione 1973/1974 i prezzi del sorgo oscillavano tra l'83 e il 107 % del prezzo dell'orzo e del granoturco, superando il più delle volte il 90 o/o ed in media il 92 e 95 %.
paragrafo 10
Tenuto conto dello scopo dei prelievi per il sorgo, cioè la stabilizzazione della posizione concorrenziale dell'orzo e del granoturco comunitari, la fissazione del prezzo d'entrata di cui trattasi ad un livello del resto inferiore a quello del prezzo d'entrata dei prodotti concorrenti non appare criticabile.
paragrafo 11
Il regolamento n. 1427/74 è valido e va applicato anche per quanto riguarda il prezzo d'entrata per il sorgo.
SENTENZA › In fatto › III — Informazioni chieste alla Commissione (Causa 131/78)
paragrafo 1
A richiesta della Corte, la Commissione ha esibito le tariffe di trasbordo della «Grainwave BV» di Rotterdam sulle quali essa ha basato la propria valutazione delle spese di trasbordo del grano ed ha indicato la fonte dei dati che le vengono regolarmente comunicati, relativi alle spese di trasporto da Rotterdam a Duisburg, ch'essa ha esposto nell'allegato 3 alle sue osservazioni.
SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale
paragrafo 1
L'attrice nelle cause principali, con l'avv. W. Mielke, del foro di Amburgo; il Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal suo agente, sig. B. Schloh; e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo agente sig. P. Kalbe, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 1o febbraio 1979.
paragrafo 2
Nella causa 131/78, la Commissione ha contestato in particolare l'importo di DM 8,86 la tonnellata che, secondo le affermazioni scritte dell'attrice nella causa principale, avrebbe dovuto essere calcolato come spese di trasporto da Rotterdam a Duisburg. Secondo la Commissione, questa cifra non corrisponde alle spese effettive bensì risulta da un calcolo teorico effettuato dai trasportatori della Repubblica federale di Germania per ottenere una sovvenzione di trasporto. Le spese effettive di trasporto, determinate da una concorrenza «accanita», sono molto ridotte, in particolare a causa del dumping praticato dai paesi orientali e della disponibilità estremamente ampia di battelli sul Reno e non sono state influenzate dall'inflazione.
paragrafo 3
Rispondendo ad una domanda fattale all'udienza, l'attrice nella causa principale ha confermato il carattere teorico del calcolo dell'importo di cui trattasi.
paragrafo 4
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza dell'8 marzo 1979.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanze separate in data 3 maggio 1978 e, rispettivamente, 6 giugno 1978, pervenute alla Corte il 9 e, rispettivamente, il 26 giugno 1978, lo Hessisches Finanzgericht (VII Sezione), ha posto, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:
(Nella causa 131/78)
«Se il regolamento (CEE) del Consiglio 28 aprile 1975 n. 1173, che fissa il prezzo d'entrata dei cereali per la stagione 1975/1976 (GU n. L 117, pag. 6), nella parte relativa al frumento tenero, sia invalido e quindi vada disapplicato in quanto in contrasto con l'art. 5, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1967 n. 120 (GU pag. 2269/67), da ultimo modificato dal regolamento (CEE) n. 85/75 (GU n. L 11, pag. 1)».
(Nella causa 150/78)
«Se il regolamento (CEE) del Consiglio 4 giugno 1974, n. 1427, relativo alla fissazione del prezzo d'entrata dei cereali per la stagione 1974/75 (GU n. L 151, pag. 1), sia invalido e vada quindi disapplicato — per quanto riguarda il sorgo — per violazione dell'art. 5, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120 (GU pag. 2269/67), da ultimo modificato dal regolamento n. 1125/74 (GU n. L 128, pag. 12)»;
punto 2
dette questioni sono state sollevate nell'ambito di due cause in cui l'attrice ha contestato l'entità del prelievo prefissato per i mesi di agosto, di settembre e di ottobre 1975, nonché per i mesi di luglio, agosto e settembre 1974, dall'ente d'intervento tedesco, in licenze da questo rilasciate e relative all'importazione nella Comunità di determinate partite di grano tenero (nel 1975) e di sorgo (nel 1974);
punto 3
sia dinanzi al giudice nazionale sia dinanzi alla Corte, l'attrice ha sostenuto che i prelievi di cui trattasi erano stati fissati ad un livello troppo elevato, dato che i regolamenti di cui sopra, in base ai quali era stata calcolata l'entità dei prelievi, avevano fissato il prezzo d'entrata in modo erroneo a causa dell'inadeguata valutazione delle spese commerciali sostenute dall'importatore, e ciò in ispregio degli scopi del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali.
SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione
punto 4
L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali istituita dal regolamento n. 120/67 ha, fra l'altro, lo scopo di garantire ai produttori comunitari un'equo tenore di vita, stabilizzando i prezzi praticati sul mercato interno della Comunità per determinati prodotti, fra cui in particolare il grano tenero, al livello del prezzo indicativo;
a norma dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 120/67, detto prezzo indicativo viene fissato per «Duisburg nella fase del commercio all'ingrosso, merce resa al magazzino, non scaricata»;
punto 5
a norma dell'art. 5, n. 1, di questo regolamento, il prezzo d'entrata, derivato dal prezzo indicativo, viene fissato, fra l'altro per il grano tenero, in modo che, sul mercato di Duisburg, il prezzo di vendita, tenuto conto delle differenze di qualità, raggiunga il livello del prezzo indicativo;
questo prezzo d'entrata, calcolato, a norma dell'art. 5, n. 4, per Rotterdam, è destinato a determinare, mediante prelievi, il livello al quale dev'essere innalzato il prezzo del prodotto importato affinché non possa essere offerto sul mercato di cui trattasi ad un prezzo inferiore a quello indicativo;
per soddisfare questa condizione, il prezzo del prodotto importato, dopo il passaggio della frontiera, deve corrispondere al prezzo indicativo, di guisa che il prezzo d'entrata dev'essere pari a quest'ultimo meno le spese commerciali sostenute dall'importatore fra lo stadio del prezzo cif-Rotterdam e lo stadio del commercio all'ingrosso a Duisburg, per il quale il prezzo indicativo è stato fissato;
a norma dell'art. 13, n. 1, del regolamento, il prelievo riscosso all'importazione nella Comunità corrisponde al prezzo d'entrata meno il prezzo del mercato mondiale calcolato cif-Rotterdam;
punto 6
rientrano fra le spese commerciali quelle inerenti alle operazioni e alle formalità dell'importazione, che qualsiasi importatore deve inevitabilmente espletare, nonché le spese normali occorrenti perché le merci importate giungano allo stadio del commercio all'ingrosso a Duisburg;
inoltre, in conformità al sistema di prelievo generale stabilito dal regolamento n. 120/67, le spese commerciali non vanno calcolate con riferimento alle spese realmente sostenute dall'importatore per una determinata partita e che dipendono in gran parte dalle decisioni di questo, bensì vanno calcolate a forfè con riferimento alle spese che l'importatore deve inevitabilmente sopportare per le importazioni delle merci di cui trattasi.
punto 7
Per la stagione 1975/1976, il prezzo indicativo del grano tenero è stato fissato, con regolamento del Consiglio 4 marzo 1975, n. 666 (GU n. L 72, pag. 14), in 139,44 UC la tonnellata;
a norma dell'articolo unico del regolamento n. 1173/75, il prezzo d'entrata per il frumento (grano) tenero è stato fissato in 136,45 UC la tonnellata per la stessa stagione;
dal primo considerando di questo regolamento si desume che detto prezzo è stato ottenuto detraendo dal prezzo indicativo, come spese commerciali, le spese di trasporto «più favorevoli» da Rotterdam a Duisburg, le spese di trasbordo a Rotterdam e un margine commerciale.
punto 8
L'attrice nella causa principale sostiene che ai fini della determinazione, ad opera del regolamento n. 1173/75, del prezzo d'entrata del grano tenero per la stagione 1975/76, le spese commerciali, calcolate a forfè in 2,99 UC (pari a DM 10,70) la tonnellata, sono state accertate in base a dati erronei e non tenendo adeguatamente conto del prevedibile andamento inflazionistico per quanto riguarda i vari elementi di costo;
punto 9
si deve quindi esaminare la validità di detto regolamento alla luce di ciascuno di questi elementi, riferendosi, da un lato, ai costi calcolati dalla Commissione ai fini della proposta di fissazione sottoposta al Consiglio, proposta in base alla quale questo ha adottato il regolamento n. 1173 e, d'altro lato, ai costi che l'attrice considera esatti.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese di trasporto da Rotterdam a Duisburg
punto 10
Dai dati forniti dalla Commissione si desume che i valori stabiliti per le spese di trasporto a partire dalla stagione 1969/70 sono leggermente aumentati, in particolare dalla stagione 1974/75 alla stagione 1975/76, per la quale è stato calcolato un importo di 1,30 UC (pari a DM 4,76) la tonnellata;
secondo le dichiarazioni fatte dalla Commissione all'udienza, queste cifre sono il risultato di contatti permanenti mantenuti con gli ambienti economici competenti;
la Commissione ha inoltre dichiarato, senza essere contraddetta su questo punto, che i noli effettivi, caratterizzati da una concorrenza accanita soprattutto a causa del dumping praticato da determinati Stati terzi e da un'amplissima disponibilità di battelli sul Reno, non sono stati influenzati dall'inflazione;
punto 11
secondo l'attrice, per la stagione di cui trattasi si sarebbe dovuto calcolare un importo di 2,47 UC (pari a DM 8,86) la tonnellata, cifra basata, per quanto riguarda la parte del trasporto effettuato nella Repubblica federale di Germania, sull'indicatore dei noli e delle tariffe per la navigazione interna «Frachten-und Tarifanzeiger der Binnenschiffahrt») del 20 giugno 1975, nonché, per quanto riguarda la parte del trasporto effettuato all'estero, sulla tariffa al chilometro indicata, per la stagione 1975/76, dalle direttive del ministero federale dell'alimentazione relative alla concessione di sovvenzioni per il trasporto di cereali;
tuttavia, secondo le deduzioni orali della Commissione, questa cifra non corrisponde al nolo reale, ma deriva da un calcolo «tipo» effettuato dai trasportatori della Repubblica federale per ottenere la sovvenzione di trasporto;
in risposta ad una domanda fatta dalla Corte, l'attrice ha confermato il carattere teorico del calcolo dell'importo di cui sopra;
punto 12
oltre a ciò, secondo una stima fornita dalla stessa attrice ed effettuata da una compagnia armatrice tedesca, il nolo per il trasporto da Rotterdam a Duisburg di partite di cereali di 300-500 tonnellate sarebbe stato dell'ordine di DM 4,80 la tonnellata, per un contratto valevole dal febbraio 1975 al gennaio 1976;
la differenza fra questa cifra e quella di DM 4,76 calcolata dalla Commissione, la quale si riferisce del resto, stando a quanto essa ha dichiarato, a partite di 500-1500 tonnellate, appare irrilevante.
punto 13
Dal complesso dei dati che precedono, controllati in contradditorio all'udienza, si desume che le critiche formulate dall'attrice circa la valutazione delle spese di trasporto effettuata dalle autorità comunitarie sono infondate.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese di trasbordo a Rotterdam
punto 14
Per quanto riguarda le spese di trasbordo dalle navi marittime ai battelli fluviali a Rotterdam, la Commissione si è basata, nella sua proposta per la fissazione del prezzo d'entrata, sulle tariffe di trasbordo della «Grainwave BV» di Rotterdam, secondo le quali l'importo per il grano tenero è passato da HFL 1,43 la tonnellata il 1o gennaio 1974 a HFL 1,64 la tonnellata il 1o maggio 1975;
in base a questi dati, la Commissione ha calcolato l'importo di HFL 1,72 (DM 1,83), mentre l'attrice, richiamandosi alle tariffe della «Vereniging van Nederlandse Granfactors en Granexpediteurs», sostiene che l'importo avrebbe dovuto essere fissato in una cifra pari a DM 3,15 la tonnellata.
punto 15
Va tuttavia rilevato che i prezzi che figurano nelle tariffe cui l'attrice si riferisce comprendono «pesatura, ricevimento e controllo, lavoro serale, lavoro notturno, lavoro festivo»;
dal fascicolo si desume che la Commissione ha tenuto conto della pesatura e del controllo nell'ambito del margine commerciale;
inoltre, le spese speciali dovute al lavoro notturno e durante il fine settimana, non possono essere considerate come spese inevitabilmente sostenute dall'importatore di cui le autorità comunitarie debbano tener conto nel valutare le spese commerciali.
punto 16
Queste considerazioni consentono di accertare che l'attrice non ha potuto provare che le autorità comunitarie abbiano sottovalutato le spese di trasbordo nel porto di Rotterdam.
SENTENZA › In diritto › Sul margine commerciale e sulle altre spese
punto 17
La differenza tra l'importo a forfè calcolato in proposito dalle autorità comunitarie (DM 4,40) e la cifra indicata dall'attrice (DM 4,55) appare irrilevante, cosicché non può costituire un'indizio di errore di valutazione la parte delle autorità comunitarie nel fissare le spese commerciali.
punto 18
Dal complesso degli accertamenti che procedono si desume che l'esame della prima questione non ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento del Consiglio n. 1173/75, nella parte in cui riguarda il grano tenero.
SENTENZA › In diritto › Sulla seconda questione
punto 19
Con la seconda questione, il giudice nazionale chiede se il regolamento del Consiglio n. 1427/74 che fissa, per la stagione 1974/1975, il prezzo d'entrata dei cereali, sia invalido nella parte in cui riguarda il sorgo, per violazione dell'art. 5, n. 1, del regolamento n. 120/67.
punto 20
Il sorgo, che non viene praticamente prodotto nella Comunità, non figura fra i cereali menzionati nell'art. 5, n. 1, del regolamento n. 120/67, bensì rientra nel n. 2 di detto articolo secondo il quale, per questo prodotto, il prezzo d'entrata viene fissato per la Comunità in modo che il prezzo dei cereali di cui al n. 1 che sono concorrenti del sorgo, raggiunga, sul mercato di Duisburg, il livello del prezzo indicativo;
la questione va quindi risolta esaminando la validità del regolamento n. 1427/74 rispetto all'art. 5, n. 2, del regolamento n. 120/67.
punto 21
A norma dell'articolo unico del regolamento n. 1427/74, il prezzo d'entrata per il sorgo è stato fissato per la stagione 1974/1975 in 105,55 UC la tonnellata;
l'attrice sostiene che, nel fissare il prezzo d'entrata, le autorità comunitarie non hanno tenuto conto in modo adeguato delle spese commerciali sostenute dall'importatore del sorgo e che questo prezzo è stato quindi fissato ad un livello troppo elevato;
a sostegno di questa tesi, l'attrice si basa su argomenti e su documenti analoghi a quelli di cui si è valsa per contestare la validità della fissazione del prezzo d'entrata del grano tenero per la stagione 1975/1976.
punto 22
Dal tenore dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 120/67, si desume tuttavia che il prezzo d'entrata per il sorgo, prodotto per il quale non vi è alcun prezzo indicativo, non può essere fissato nello stesso modo del prezzo d'entrata per il grano tenero;
gli argomenti svolti dall'attrice mancano quindi di pertinenza in quanto sono basati essenzialmente sull'entità delle detrazioni dal prezzo indicativo che, a suo parere, avrebbero dovuto essere effettuate per tener conto delle spese commerciali;
si tratta infatti di fissare il prezzo d'entrata per il sorgo in modo che i prezzi dei prodotti comunitari concorrenti a causa del loro valore nutritivo analogo, cioè il granoturco e l'orzo, raggiungano sul mercato di Duisburg il livello del prezzo indicativo fissato;
punto 23
secondo le indicazioni fornite dal Consiglio e dalla Commissione le autorità comunitarie, nel fissare il prezzo d'entrata del sorgo per la stagione 1974/1975, si sarebbero basate sulla posizione concorrenziale di questo prodotto rispetto all'orzo e al granoturco, quale si rispecchiava nei prezzi mondiali espressi in quotazioni cif-Rotterdam, durante il periodo corrispondente alla stagione precedente;
secondo uno specchio di detti prezzi fornito dalla Commissione e la cui esattezza non è stata contestata dall'attrice, i prezzi del sorgo oscillavano tra l'83 % e 107 % dei prezzi del granoturco e dell'orzo;
col regolamento n. 1427/74, il Consiglio ha fissato, per la stagione 1974/1975, i prezzi d'entrata del granoturco e dell'orzo in 106,60 e, rispettivamente, 107,70 UC la tonnellata e il prezzo d'entrata per il sorgo in 105,55 UC la tonnellata, importo quindi inferiore per questo prodotto;
stando così le cose e tenuto conto dello scopo dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 120/67, nulla fa supporre che nel fissare il prezzo d'entrata per il sorgo nell'importo sopra indicato, il Consiglio abbia ecceduto i limiti del corretto esercizio del suo potere discrezionale in materia;
punto 24
se ne deve quindi concludere che l'esame della seconda questione non ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento n. 1427/74, nella parte che riguarda il sorgo.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 25
Le spese sostenute dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione;
nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dallo Hessisches Finanzgericht (VII Sezione) con ordinanze 3 maggio e 6 giugno 1978, dichiara:
L'esame delle questioni non ha rilevato alcun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento del Consiglio n. 1173/75, nella parte in cui riguarda il grano tenero, o del regolamento del Consiglio n. 1427/74, nella parte in cui riguarda il sorgo.
Firme
Mackenzie Stuart
Pescatore
Touffait
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 29 marzo 1979.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della Seconda Sezione
A. J. Mackenzie Stuart