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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 5 dicembre 1973, causa 119/73

Decisione
decisa il 1973-12-05
ECLI
ECLI:EU:C:1973:139

Epigrafe

Nel procedimento 119-73, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht dell'Assia (VII Sezione), nella causa dinanzi ad esso pendente tra DEUTSCHE GETREIDE- UND FUTTERMITTEL-HANDELSGESELLSCHAFT, con sede in Amburgo, e EINFUHR- UND VORRATSSTELLE FÜR GETREIDE UND FUTTERMITTEL, Con Sede in Francoforte sul Meno, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 8 e 11 del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19 (GU 1962, n. 30), per quanto riguarda il calcolo del prelievo per il frumento e la determinazione del prezzo d'entrata del granoturco negli Stati membri che non hanno produzione rilevante di questo cereale, LA CORTE, composta dai signori: R. Lecourt, presidente; A. M. Donner e M. Sørensen, presidenti di Sezione; R. Monaco (relatore); J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, H. Kutscher, C. Ó Dálaigh e A. J. Mackenzie Stuart, giudici; avvocato generale: J. P. Warner, cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento

paragrafo 1
Gli antefatti e lo svolgimento del procedimento si possono riassumere come segue:
paragrafo 2
1. La Deutsche Getreide- und Futtermittel-Handelsgesellschaft (in prosieguo «D.G.») otteneva dalla Einfuhr- und Vorratsstelle fiir Getreide und Futtermittel (in prosieguo «EVstG») un certo numero di licenze di importazione per granoturco e frumento duro. Essa faceva opposizione contro l'entità dei prelievi indicati in dette licenze, sostenendo che: nel fissare il prelievo, l'EVstG doveva tener conto della tassa di conguaglio; per quanto riguarda le licenze d'importazione di granoturco, l'EVstG, dopo aver tenuto conto di detta tassa, doveva diminuire il prelievo di ulteriori 5 DM la tonnellata, in forza del regolamento tedesco 2 novembre 1971, relativo alla determinazione del prezzo d'entrata dei cereali per il periodo luglio-dicembre 1962, regolamento adottato in seguito alla sentenza della Corte di giustizia 12 maggio 1971 nella causa «Wünsche» (causa 76-70, Raccolta 1971, pag. 393). Ciò si desume dall'art. 8, n. 1 del regolamento n. 19/62, a norma del quale, negli Stati membri in cui non vengono prodotte quantità rilevanti di detto cereale, il prezzo d'entrata doveva essere fissato in modo da corrispondere a quello per l'orzo. L'EVstG opponeva che: La determinazione del prezzo d'entrata per il grano duro è rimessa alla discrezione degli Stati membri, i quali dovevano unicamente evitare di scendere al di sotto di un certo minimo (5 % in più del prezzo d'entrata del grano tenero). Per quanto riguarda l'art. 8, n. 1 del regolamento n. 19/62, l'interpretazione sostenuta dalla D.G. è inammissibile, perché non tiene conto del diverso valore delle differenti varietà di cereali. Il Finanzgericht dell'Assia, cui la controversia era stata sottoposta, ritenendo di trovarsi di fronte ad un problema d'interpretazione del diritto comunitario, con ordinanza 21 marzo 1973 — pervenuta a questa Corte il 12 aprile 1973 — ha deciso di sospendere il procedimento e, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, ha sottoposto a questa Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1. Se l'art. 11 del regolamento del Consiglio CEE n. 19/62 (GU n. 30/62) si debba interpretare nel senso che, nel calcolare il prelievo per il grano duro, si doveva tener conto della tassa di conguaglio dovuta.» «2. Se l'art. 8, n. 1 dello stesso regolamento si debba interpretare nel senso che il prezzo d'entrata per il granoturco, negli Stati membri nei quali esso non viene prodotto in quantità rilevanti, andava fissato allo stesso livello di quello per l'orzo, ovvero nel senso che, in base al valore nutritivo ecc., i singoli cereali potevano ricevere un trattamento diverso.» 2. Il 14 agosto 1973, il Bundesfinanzhof ha dichiarato irricevibile l'impugnazione proposta dalla D.G. contro l'ordinanza di rinvio 21 marzo 1973 del Finanzgericht dell'Assia. La D.G., rappresentata dall'avvocato Fritz Modest, del foro di Amburgo; la Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. Christof von Arnim; e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig. Peter Kalbe, hanno depositato osservazioni scritte in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale, senza procedere ad istruttoria. Le parti nella causa principale e la Commissione delle Comunità europee hanno svolto osservazioni orali nell'udienza del 3 ottobre 1973. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 7 novembre 1973.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia

paragrafo 1
Le osservazioni presentate in forza dell' art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia › A — Osservazioni presentate dalla D.G.

paragrafo 1
La D.G. espone anzitutto determinate particolarità del mercato del grano duro il quale, pur essendo un mercato distinto, sarebbe strettamente connesso con quello del grano tenero.
paragrafo 2
Per ragioni climatiche, nel territorio della Comunità il grano duro può essere coltivato solo in Francia e in Italia. Dati i rischi ed il costo ad essa inerenti, la coltura del grano duro in grandi quantità è possibile solo se sovvenzionata. Già prima che entrasse in vigore (nel 1967, col regolamento n. 120/67) la disciplina definitiva del mercato dei cereali, l'Italia e la Francia avevano concesso sovvenzioni ai produttori, ma solo a partire da detto anno la coltura di questo cereale ha avuto un rapido sviluppo nei detti due Stati, in seguito all'aumento delle sovvenzioni.
paragrafo 3
L'art. 11 del regolamento n. 19/62 ha appunto tenuto conto di questo stato di cose, effettuando una distinzione fra Stati membri produttori e Stati membri non produttori di questo cereale. Ai sensi del n. 4 di detto articolo, tutti gli Stati dovevano fissare il prezzo d'entrata, per una qualità standard identica, ad un livello superiore di almeno il 5 % a quello del grano tenero. Per contro, a norma del n. 5 di questo stesso articolo, solo gli Stati membri produttori di grano duro avevano l'obbligo di fissare annualmente dei prezzi indicativi per il grano duro prodotto nel loro territorio. Il prezzo d'entrata per il grano duro aveva una duplice funzione di protezione nei confronti dei produttori. In primo luogo, doveva garantire ai produttori di grano duro degli Stati membri lo smercio della loro produzione ad un prezzo equo; in secondo luogo, esso serviva ad evitare che i mulini da grano tenero della Comunità lavorassero il grano duro invece del grano tenero, con la conseguenza di far diminuire il volume del grano tenero trasformato e di farne aumentare le eccedenze. Tuttavia, negli Stati membri non produttori di grano duro, nel periodo in cui era in vigore il regolamento n. 19/62 il prezzo d'entrata aveva una sola funzione protettiva, cioè quella di impedire che il grano duro importato da paesi terzi facesse la concorrenza al grano tenero prodotto nella Comunità. Questo era appunto lo scopo del sopramenzionato art. 11, n. 4.
paragrafo 4
Dopo aver illustrato il modo in cui la Repubblica federale di Germania ha dato attuazione agli artt. 5, 7, 8 e 11 del regolamento n. 19/62, articoli relativi alla fissazione dei prezzi indicativi di base, dei prezzi d'intervento di base e dei prezzi d'entrata per il grano tenero, da un lato, e per il grano duro, dall'altro, la D.G. prende posizione sulle due questioni pregiudiziali.
paragrafo 5
Sulla prima questione la D.G. si richiama alla giurisprudenza della Corte, in particolare alla sentenza 76-70, a proposito degli artt. 4 e 5 del regolamento n. 19/62. Il principio posto da questa sentenza, secondo cui l'importo della tassa di conguaglio fa parte delle spese di distribuzione inevitabili ed è quindi un elemento essenziale nel calcolo del prezzo d'entrata, confermerebbe determinate conclusioni che si possono trarre dall'art. 39 tel trattato per quanto riguarda l'inserzione del prelievo nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli. Fra gli scopi indicati da questa disposizione figura la necessità di garantire e far salvi gli interessi degli agricoltori, da un lato, e dei consumatori, dall'altro. Benché gli scopi dell'art. 39 non possano essere tutti raggiunti contemporaneamente e per intero, nondimeno gli organi della Comunità devono contemperarli. Secondo il principio della preferenza comunitaria, gl'interessi dei consumatori devono cedere il passo nella misura necessaria a garantire agli agricoltori un tenore di vita equo. Tuttavia, benché i consumatori debbano accettare gl'inconvenienti insiti nel regime dei prelievi, questi inconvenienti non possono andare oltre i limiti di quanto è necessario per la protezione degli interessi dei produttori. Di conseguenza, per quanto riguarda la determinazione dei prelievi il potere discrezionale spettante agli organi della Comunità ha dei limiti, e questi limiti valgono per ogni sorta di prelievi.
paragrafo 6
Malgrado le differenze di carattere tecnico che esistevano fra i vari regimi di prelievo prima del 1967, questi regimi perseguivano tutti lo stesso scopo: proteggere i produttori, tenendo d'altra parte conto degl'interessi legittimi dei consumatori. Ora se, allo scopo di ravvicinare i prezzi, i prezzi delle merci da importare vanno portati allo stesso livello dei prezzi interni, le condizioni di consegna ed il costo delle importazioni devono essere anch' essi identici. Questa «parità» deve riguardare i vari stadi della distribuzione, per i quali sono o devono essere rispettivamente applicati dei prezzi determinati, come pure il luogo in cui sono o devono essere applicati. Se queste parità non vengono prese in considerazione e non vengono armonizzate, non si può ottenere il ravvicinamento dei prezzi: o il prelievo è troppo basso e manca di efficacia protettiva, ovvero è troppo elevato e in tal caso rende impossibili le importazioni.
paragrafo 7
Il regolamento n. 19/62, agli artt. 4 e 5 (come pure la sopra menzionata sentenza della Corte), hanno appunto tenuto conto di questa circostanza ai fini della determinazione del prezzo d'entrata per il grano tenero, per l'orzo, per il granoturco e per la segala. Queste parità tuttavia sono e devono essere valide anche per quanto riguarda la determinazione del prezzo d'entrata per il grano duro, di cui all'art. 11, n. 4 dello stesso regolamento.
paragrafo 8
Se infatti l'art. 11, n. 4, andasse interpretato nel senso che gli Stati membri avevano il potere di fissare il prezzo d'entrata per il grano duro a qualsiasi livello, purché fosse di almeno il 5 % superiore a quello per il grano tenero, questa disposizione sarebbe in contrasto con l'art. 39, n. 1, lettere d) e e) e con l'art. 12 del trattato. Nel regolamento n. 19/62, le istituzioni della Comunità hanno preso l'impegno di evitare che gli scopi di cui all'art. 39 siano pregiudicati da prezzi d'entrata troppo elevati e quindi proibitivi. Questo impegno si è concretato nei divieti di cui agli artt. 18, n. 1 e 20, n. 1 di detto regolamento, divieti rivolti agli Stati membri e con cui si ingiunge loro di non riscuotere ulteriormente dazi doganali o dazi di effetto equivalente sulle importazioni. Era quindi in contrasto con l'art. 39, n. 1 lettera d) del trattato il concedere agli Stati membri il potere di fissare, senza limiti verso l'alto, il livello del prezzo d'entrata per il grano duro. Un potere del genere avrebbe implicato che gli Stati membri potevano, malgrado l'art. 12 del trattato, aumentare a loro piacimento le tasse di effetto equivalente, rispetto alla situazione in atto nel gennaio 1958.
paragrafo 9
Stando così le cose, sono possibili due interpretazioni, se si vuol dare all'art. 11 del regolamento n. 19/62, un senso conforme al trattato. In primo luogo, si può desumere dalla funzione protettiva del prezzo d'entrata una limitazione del potere attribuito da questa disposizione. Negli Stati membri che non producono grano duro, per limitare questo potere ci si può riferire al prezzo indicativo di base per il grano tenero, in modo che il prezzo d'entrata del grano duro — come del resto quello per il grano tenero — doveva essere fissato con riferimento al prezzo indicativo di base per il grano tenero nostrano. In questo caso, la tassa di conguaglio riscossa in Germania sulle importazioni di grano duro — come del resto quella riscossa sulle importazioni di grano tenero — rientrava fra le spese di distribuzione inevitabili di cui si doveva tener conto nel calcolare il prezzo d'entrata.
paragrafo 10
In secondo luogo, una limitazione del potere attribuito dall'art. 11, n. 4 del regolamento n. 19/62 si può desumere dai divieti sanciti dagli artt. 18, n. 1 e 20, n. 1 di questo regolamento. Ciò implica che i prezzi di entrata non possono mai essere fissati ad un livello talmente elevato da perdere la loro funzione di allineamento dei prezzi e da avere effetto proibitivo. Pure in questo caso, la tassa di conguaglio è un fattore di costo indispensabile per calcolare il prezzo d'entrata. In entrambe le ipotesi, la tassa doveva essere presa in considerazione per calcolare il prezzo d'entrata del grano duro.
paragrafo 11
La D.G. conclude proponendo che la prima questione sia risolta come segue:
paragrafo 12
«L'art. 11, n. 2 del regolamento del Consiglio della Comunità economica europea 4 aprile 1962, n. 19 (GU CEE 1962, pag. 933) va intesa nel senso che, per calcolare il prezzo d'entrata del grano duro, si deve tener conto dei costi di distribuzione inevitabili che gravano su detto cereale dal momento dell'importazione fino allo stadio dell'acquisto da parte dei commercianti all'ingrosso e che quindi dal prezzo d'entrata va detratto, fra l'altro, un importo fisso corrispondente all' incidenza dei tributi interni ricossi all'importazione, quale la tassa di conguaglio.»
paragrafo 13
Per quanto riguarda la seconda questione, la D.G. osserva che, benché il tenore dell'art. 8, n. 1 del regolamento n. 19/62 sia diverso da quello dell'art. 4, n. 1 dello stesso regolamento, le due disposizioni concordano quanto al loro contenuto. Dalla prima si desume che il prezzo d'entrata del granoturco, negli Stati membri che non producono quantità rilevanti di questo cereale, doveva essere fissato in modo che potesse essere raggiunto il prezzo indicativo per l'orzo. A tale scopo, il prezzo d'entrata per il granoturco doveva essere uguale a quello per l'orzo, a condizione che le spese di distribuzione inevitabili da prendere in considerazione per il calcolo del prezzo d'entrata non fossero diverse. Nel caso in cui queste spese fossero state diverse, il prezzo d'entrata del granoturco poteva e doveva essere, nelle stesse proporzioni, superiore o inferiore al prezzo d'entrata per l'orzo. In definitiva, se le spese di distribuzione sono identiche, i prezzi d'entrata sono del pari uguali.
paragrafo 14
Non è possibile interpretare in modo diverso l'art. 8, n. 1. In particolare questa disposizione non consente di differenziare i prezzi di entrata per il granoturco e per l'orzo a seconda del diverso valore nutritivo. Nell'adottare questo articolo, la Comunità è partita dal principio che, fra queste due varietà, non vi è alcuna differenza rilevante di valore nutritivo, il che del resto corrisponde alla realtà.
paragrafo 15
Dopo aver rilevato che la tesi opposta e contraddetta pure dal fatto che, a partire dall'inizio della stagione 1963-1964, la Repubblica federale di Germania ha sempre fissato il prezzo d'entrata per l'orzo e per il granoturco allo stesso livello, la D.G. conclude proponendo che la seconda questione sia risolta come segue:
paragrafo 16
«L'art. 8, n. 1 del regolamento n. 19/62 va inteso nel senso che il prezzo d'entrata per il granoturco, negli Stati membri che non hanno una produzione rilevante di questo cereale, va fissato allo stesso livello di quello per l'orzo, a condizione che le spese di distribuzione inevitabili da prendere in considerazione per il calcolo del prezzo d'entrata siano uguali. È consentito fissare prezzi diversi solo se le spese di distribuzione sono differenti, non già in considerazione di un'asserita differenza di valore nutritivo.»

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia › B — Osservazioni presentate dalla Repubblica federale di Germania

paragrafo 1
Sulla prima questione, la Repubblica federale di Germania rileva anzitutto che uno degli scopi principali dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, istituita dal regolamento n. 19/62, era quello di stabilizzare i prezzi del mercato interno, al livello auspicato da ciascuno Stato membro, istituendo una «garanzia di prezzo». Il prelievo aveva appunto lo scopo di far salvo questo livello di prezzi. Esso non è stato calcolato nello stesso modo per tutte le merci soggette al regolamento n. 19 e, anche per il calcolo del prelievo da applicarsi ai prodotti base, vi sono state delle differenze. Ciò che accomunava queste merci era il fatto che il prelievo era pari alla differenza fra i prezzi franco frontiera o cif e il prezzo d'entrata, che spettava agli Stati membri di fissare. Tuttavia, per quanto riguarda il calcolo dei prezzi d'entrata, erano in vigore norme diverse. Per il grano tenero e per l'orzo, come pure — in determinati Stati membri — per il granoturco e per la segala, il prezzo d'entrata andava fissato secondo le modalità dell'art. 4 del regolamento n. 19/62, in modo che, sul mercato del centro commerciale della zona più deficitaria, il prezzo di vendita della merce importata corrisponda al prezzo indicativo di base. Per il grano duro, invece, il prezzo d'entrata è stato calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 11, n. 4 dello stesso regolamento: andava fissato ad un livello superiore del 5 % a quello del prezzo di entrata per il grano tenero. La norma così stabilita imponeva agli Stati membri un limite minimo, destinato a tener conto della qualità e delle caratteristiche del grano duro. Gli Stati membri erano tuttavia liberi di allontanarsi da questo limite in funzione della concorrenza esistente nel loro territorio e di fissare il prezzo d'entrata ad un livello più elevato.
paragrafo 2
Questa disciplina non contemplava la presa in considerazione delle spese di distribuzione (ivi compresa la tassa di conguaglio), qualora se ne fosse già tenuto conto nel calcolare il prezzo d'entrata per il grano tenero.
paragrafo 3
La presa in considerazione di queste spese, nel caso in cui non avesse consentito al prezzo d'entrata di raggiungere il limite minimo prescritto, avrebbe anzi costituito violazione delle norme comunitarie.
paragrafo 4
A favore della tesi contraria, non si può far richiamo al carattere di tasse di effetto equivalente ad un dazio doganale all' importazione che sarebbe proprio della tassa di cui trattasi, né invocare la sentenza della Corte di giustizia nella causa 76-70. In primo luogo, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si desume che la tassa di conguaglio non è una tassa di effetto equivalente e che la sua riscossione non è illegittima. In secondo luogo, il richiamo alla sentenza 76-70 non è pertinente, giacché in detta sentenza la Corte ha interpretato unicamente l'art. 4 del regolamento n. 19/62, mentre il problema in esame verte sull'art. 11, n. 4 dello stesso regolamento.
paragrafo 5
La Repubblica federale conclude proponendo di risolvere la prima questione nel senso che «nel calcolare il prelievo per il grano duro non si deve tener conto della tassa di conguaglio».
paragrafo 6
Sulla seconda questione, la Repubblica federale osserva che già il tenore dell'art. 8, n. 2 del regolamento n. 19/62 («in modo che possa essere raggiunto … il prezzo indicativo») indica che gli Stati membri, ai quali spettava di fissare il prezzo d'entrata, non erano tenuti a fissare questo prezzo allo stesso livello di quello per l'orzo. Se il legislatore avesse voluto un nesso così rigido fra i due prezzi di entrata, non avrebbe mancato di dirlo chiaramente, ad esempio servendosi della formula seguente: «negli Stati membri che non producono quantità rilevanti di granoturco, il prezzo d'entrata di questo è uguale a quello fissato per l'orzo». Lungi dall'essere determinato in modo preciso, il livello del prezzo d'entrata per il granoturco era dunque rimesso alla valutazione degli Stati membri, valutazione tanto più necessaria in quanto il granoturco e l'orzo hanno caratteristiche diverse (ad esempio per quanto riguarda il valore nutritivo, che dipende fra l'altro dal contenuto di amido e di albumina; le possibilità speciali d'impiego nell'industria, ecc.).
paragrafo 7
Dopo aver citato a sostegno della sua tesi l'art. 5, n. 2 del regolamento n. 120/67 — il quale corrisponde all'art. 8, n. 1 del regolamento n. 19/62 — la Repubblica federale propone di risolvere la seconda questione nel senso che «gli Stati membri che non producono quantità rilevanti di granoturco non erano tenuti a fissare il prezzo d'entrata di questo allo stesso livello di quello dell'orzo».

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia › C — Osservazioni presentate dalla Commissione

paragrafo 1
A propositio della prima questione, la Commissione rileva che, mentre nel caso del frumento tenero la presa in considerazione della tassa di conguaglio ai fini della determinazione del prezzo d'entrata trova il suo fondamento negli scopi del prelievo contemplato per questo prodotto, la situazione era diversa per il grano duro, dato che le condizioni del mercato di questo cereale e gl'interessi in gioco nei vari Stati membri sono del tutto differenti. In considerazione delle particolarità di detto mercato, non vi era motivo di contemplare del pari una garanzia di prezzo corrispondente a quella istituita per il grano tenero. È questa la ragione per cui l'art. 11, n. 4 del regolamento n. 19/62 non aveva motivi validi per riprodurre, a proposito del calcolo del prezzo d'entrata, la disciplina contenuta nell'art. 4. Cionondimeno, il rilevante deficit di grano duro della Comunità rendeva necessario incoraggiare la produzione di questo cereale. Stando così le cose, da un lato era necessario ed opportuno lasciare agli Stati membri la cura di fissare il livello di prezzi auspicato per il grano duro importato. D'altro lato, se appariva opportuno, onde incoraggiare la produzione comunitaria di grano duro, garantire ai produttori della Comunità determinati vantaggi in fatto di prezzi, si doveva in linea di massima far salire il prez zo interno di questo cereale di alto valore ad un livello superiore a quello del grano tenero e fissare di conseguenza un prezzo d'entrata più elevato per il grano duro. In caso contrario, si sarebbe potuto aspettare una riduzione del prezzo del grano duro nostrano, che avrebbe reso più redditizia per i produttori la coltivazione del grano tenero, di guisa che la produzione di grano duro sarebbe diminuita anziché aumentare.
paragrafo 2
Queste considerazioni hanno dato appunto origine all'art. 11, n. 4, a norma del quale gli Stati membri dovevano fissare il prezzo d'entrata del grano duro ad un livello superiore di almeno il 5 % a quello per il grano tenero.
paragrafo 3
Nel fissare il prezzo d'entrata per il grano tenero, che serviva da riferimento, si era già tenuto conto a forfè, attraverso l'art. 4, della tassa di conguaglio da applicarsi a questo prodotto, ma questa tassa non ha nulla in comune con quella riscossa sul valore in dogana delle importazioni di grano duro. La fissazione del prezzo di entrata per il grano duro a un livello superiore almeno del 5 % a quello per il grano tenero implicava, per questo prezzo d'entrata, un importo minimo assoluto che non consente di tener conto della tassa di cui trattasi riscossa sul grano duro. Se ciascun Stato membro avesse la possibilità di prendere in considerazione detta tassa, tale rapporto minimo comunitario col prezzo del grano tenero perderebbe ogni concreto significato. Lo scendere al di sotto del limite del 5 % avrebbe ristretto la portata della disciplina comunitaria uniforme e sarebbe quindi stato illegittimo.
paragrafo 4
D'altro canto, nulla vietava agli Stati membri di fissare il prezzo d'entrata per il grano duro ad un livello superiore di oltre 5 % a quello del grano tenero, o di tener conto, nel fissare detto prezzo, che veniva riscossa inoltre una tassa di conguaglio, la quale provocava un aumento dei prezzi d'offerta interni.
paragrafo 5
Sulla seconda questione, la Commissione rileva che il metodo di calcolo adottato nell'art. 8 del regolamento n. 19, per la determinazione del prezzo d'entrata del granoturco, è indipendente da quello contemplato dall'art. 4 dello stesso regolamento. Questa diversità si spiega con gli scopi e con le esigenze, in fatto di organizzazione dei mercati, della disciplina dei prezzi istituita dal regolamento n. 19. Il prelievo da applicarsi ai cereali di base menzionati nell'art. 4 è stato calcolato in modo da garantire ai produttori comunitari i vantaggi rilevanti in materia di vendita e di prezzi che erano stati loro attribuiti per questi cereali sul mercato interno.
paragrafo 6
Per contro, per quanto riguarda i cereali contemplati dall'art. 8, in primo luogo non era necessaria né contemplata una garanzia così ampia, data la loro minor importanza economica negli Stati membri interessati, e in secondo luogo non era possibile rinunziare alla protezione contro le importazioni a basso prezzo da altri Stati membri o da paesi terzi. Questi cereali avrebbero infatti potuto, dato il loro prezzo inferiore, sostituire in molti casi sul mercato nazionale quelli contemplati dall'art. 4, e quindi ridurre la possibilità che i prezzi interni dei secondi si avvicinassero nella misura auspicata ai rispettivi prezzi, indicativi. Di conseguenza, i prezzi d'offerta per i cereali importati, come quelli contemplati dall'art. 8, dovevano essere aumentati, mediante il prelievo, fino ad un livello che garantisse delle condizioni normali di concorrenza e ciò senza influire sull'andamento dei prezzi dei cereali di base.
paragrafo 7
Con questo, però, la politica dei mercati non esigeva che detti prezzi fossero aumentati oltre il livello atto a garantire detta concorrenza. Per quanto riguarda la determinazione del prezzo d'entrata, da quanto detto sopra si deduce che il tenore dell'art. 8, n. 1 non va inteso nel senso che il prezzo interno tedesco per il granoturco dovesse necessariamente essere aumentato fino al livello del prezzo indicativo di base per l'orzo. Al contrario, questo prezzo interno doveva essere fissato ad un livello tale che i prezzi di mercato dell'orzo potessero facilmente raggiungere il prezzo indicativo di base di questo cereale. D'altro canto, l'aumento generale e uniforme dei prezzi del mercato interno per tutti i generi di cereali da foraggio importati contemplati dall'art. 8 di cui sopra, fino al livello del prezzo indicativo di base per l'orzo, sarebbe stato persino inutile e inopportuno sul piano economico. Un siffatto trattamento uniforme di vari cereali da foraggio di differente valore avrebbe alterato i rapporti di prezzo, non solo fra i cereali stessi, ma anche nei confronti dell'orzo. Dato che non era possibile determinare, con precisione assoluta e in modo uniforme in tutti gli Stati membri, fino a che punto i prezzi d'offerta interni per il granoturco importato potessero essere aumentati senza che la struttura dei prezzi dell'orzo fosse alterata, l'art. 8, n. 1 aveva lasciato a ciascun Stato membro la cura di determinare il livello del prezzo interno per il granoturco importato, allo scopo di proteggere il mercato nazionale dell'orzo e, di conseguenza, di determinare il prezzo d'entrata per il granoturco in relazione a quello per l'orzo. Posto che l'organizzazione comune dei mercati instaurata dal regolamento n. 19/62 aveva lasciato sussistere l'uno accanto all'altro i mercati nazionali coi loro diversi livelli di prezzi, la determinazione sul piano nazionale del livello di prezzi auspicato in ciascun Stato membro quadrava perfettamente col sistema adottato.
paragrafo 8
Dopo aver esposto altri argomenti che confermano l'autonomia del legislatore nazionale in questo campo, la Commissione conclude che l'art. 8, n. 1 «non impone l'obbligo di fissare sistematicamente i prezzi d'entrata per i cereali menzionati nello stesso articolo al livello del prezzo di entrata per l'orzo, né il divieto di superare questo prezzo d'entrata per determinati cereali, qualora ciò sia reso necessario dalle circostanze, dalla protezione dei prezzi interni dell'orzo e dagli scopi del prelievo».

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 21 marzo 1972, pervenuta in cancelleria il 12 aprile 1973, il Finanzgericht dell'Assia ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, delle questioni vertenti sull'interpretazione di determinate disposizioni del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19, relativo alla graduale istaurazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU 1962, n. 30).
punto 2
Con la prima questione si chiede se l'art. 11 del regolamento del Consiglio n. 19/62 vada inteso nel senso che, nel calcolare il prelievo per il grano duro, si doveva tener conto della tassa di conguaglio riscossa.
punto 3
L'art. 11, nn. 1 e 2 del regolamento n. 19/62 indica i criteri di calcolo per determinare l'importo del prelievo da applicarsi alle importazioni di grano duro negli Stati membri. Esso stabilisce che, per quanto riguarda il grano duro, l'importo del prelievo è pari alla differenza fra il prezzo d'entrata dello Stato membro importatore e i prezzi franco frontiera del prodotto importato da un altro Stato membro o il prezzo cif del prodotto importato da paesi terzi. Nel precisare i criteri da applicarsi nella determinazione del prezzo d'entrata del grano duro, l'art. 11 sopra menzionato non riproduce le disposizioni contenute nell'art. 4 (disposizioni relative al calcolo del prezzo d'entrata delle importazioni di grano tenero, d'orzo, di granoturco e di segala), bensì dispone che il prezzo d'entrata per il grano duro viene fissato dagli Stati membri, per una qualità standard identica, ad un livello superiore di almeno il 5 % a quello del grano tenero. Contrariamente all'art. 4, l'art. 11, n. 4 contempla la determinazione del prezzo d'entrata del grano duro in funzione non solo del livello del prezzo indicativo, ma anche di un rapporto minimo fra il prezzo d'entrata per questo cereale e quello per il grano tenero, al disotto del quale il prezzo d'entrata per il grano duro non può essere fissato. Benché da questa disciplina si desuma che l'importo del prelievo può variare in relazione alle oscillazioni dei prezzi mondiali e del prezzo di entrata, purché queste variazioni restino al di sopra del rapporto minimo sopra menzionato, tuttavia è vietato diminuire il prelievo per tener conto delle spese di distribuzione inevitabili, come la tassa di conguaglio, qualora tale diminuzione implichi che l'importo del prelievo da applicarsi non corrisponde più ad un prezzo d'entrata per il grano duro superiore di almeno il 5 % a quello per il grano tenero.
punto 4
La prima questione va quindi risolta nel senso che l'art. 11 del regolamento n. 19/62 non impone né esclude che uno Stato membro prenda in considerazione la tassa di conguaglio, nel calcolare il prelievo da applicarsi al grano tenero, purché sia garantito per questo cereale un prezzo d'entrata superiore di almeno il 5 % a quello del grano tenero.
punto 5
Con la seconda questione si chiede se l'art. 8, n. 1 del regolamento n. 19/62 vada inteso nel senso che il prezzo d'entrata per il granoturco, negli Stati membri nei quali esso non viene prodotto in quantità rilevanti, andava fissato in modo tale da corrispondere al prezzo d'entrata per l'orzo, ovvero esistesse un margine discrezionale per i vari cereali di cui trattasi.
punto 6
A norma dell'art. 8, n. 1, per i prodotti contemplati dall'art. 1, 2o comma, e non «richiamati nell'art. 4, compresi il granoturco e la segala, in quegli Stati membri che non hanno una notevole produzione di questi ultimi cereali, il prezzo d'entrata è fissato per ogni prodotto in modo che, tenuto conto dell' ammontare forfettario previsto all'art. 2 n. 1, si possa raggiungere i livelli dei prezzi indicativi fissati per i cereali nazionali indicati all'art. 4». Per quanto riguarda il granoturco, il prezzo indicativo da raggiungere è quello per l'orzo. L'espressione «in modo che si possa raggiungere» indica che lo scopo contemplato dall'art. 8, n. 1 è essenzialmente quello di evitare che il prezzo di entrata per il granoturco venga fissato, negli Stati membri che non hanno una produzione rilevante di questo cereale, a un livello inferiore a quello dell'orzo. In caso contrario verrebbero compromessi non solo la stabilità dei prezzi nell'ambito della Comunità, ma anche la preferenza contemplata dal regolamento n. 19/62 a favore dei prodotti nostrani concorrenti.
punto 7
Di conseguenza, dal testo e dagli scopi dell'art. 8, n. 1 si desume che la possibilità che gli Stati membri tengano conto delle qualità caratteristiche dei vari cereali da foraggio va esclusa qualora, a causa di questa presa in considerazione, l'importo del prelievo venga diminuito in misura tale da non corrispondere più ad un prezzo d'entrata per il granoturco che consenta di raggiungere il prezzo indicativo dell'orzo.
punto 8
La seconda questione va quindi risolta nel senso che l'art. 8, n. 1 del regolamento n. 19/62 implica che gli Stati membri che non hanno una produzione rilevante di granoturco non potevano tener conto, nel fissare il prezzo d'entrata per questo cereale, delle caratteristiche dei vari cereali di cui trattasi, qualora la presa in considerazione di queste caratteristiche avesse portato ad un prezzo d'entrata per il granoturco tale che non potesse essere raggiunto il prezzo indicativo per l'orzo.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 9
Le spese sostenute dalla Repubblica federale di Germania e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa di merito, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, letti gli atti di causa, sentita la relazione del giudice relatore, sentite le osservazioni orali della società «Deutsche Getreide- und Futtermittel-Handelsgesellschaft» e della Commissione delle Comunità europee, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli artt. 40 e 177, visto il regolamento del Consiglio CEE 4 aprile 1962, n. 19, visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 20, visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, LA CORTE, pronunziandosi sulla questione deferitale dal Finanzgericht dell'Assia, con sentenza 21 marzo 1973, afferma per diritto : 1o L'art. 11 del regolamento n. 19/62 non impone né esclude che uno Stato membro prenda in considerazione la tassa di conguaglio, nel calcolare il prelievo da applicarsi al grano tenero, purché sia garantito per questo cereale un prezzo di entrata superiore di almeno il 5 % a quello del grano tenero. 2o L'art. 8, n. 1 del regolamento n. 19/62 implica che gli Stati membri che non hanno una produzione rilevante di granoturco non potevano tenere conto, nel fissare il prezzo d'entrata per questo cereale, delle caratteristiche dei vari cereali di cui trattasi, qualora la presa in considerazione di queste caratteristiche avesse portato ad un prezzo d'entrata per il granoturco tale che non potesse essere raggiunto il prezzo indicativo per l'orzo.

Firme

Lecourt Donner Sørensen Monaco Mertens de Wilmars Pescatore Kutscher Ó Dálaigh Mackenzie Stuart Così deciso e pronunziato a Lussemburgo il 5 dicembre 1973. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente R. Lecourt

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