Sez. L - , Sentenza n. 6983 del 17/03/2017 (Rv. 643451 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE | Appalto - Responsabilità del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 - Elevazione del termine di decadenza ex art. 1, comma 911, della l. n. 296 del 2006 - Contratti in corso - Applicabilità - Fondamento.
APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE
In tema di appalto, l’elevazione a due anni del termine di decadenza per far valere la responsabilità solidale del committente, quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti, prevista dall’art. 1, comma 911, della l. n. 296 del 2006, si applica anche ai contratti di appalto in corso al momento della sua entrata in vigore (1 gennaio 2007), senza che ciò comporti alcuna violazione del principio di irretroattività, poiché la disciplina più favorevole al dipendente viene applicata ad un contratto ancora in essere, che costituisce il fatto generatore della responsabilità solidale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 911 CORTE COST. PENDENTE, Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)