diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 30187 del 23/06/2011 Ud. (dep. 28/07/2011) Rv. 250584 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - INGIURIA - IN GENERE | Valenza ingiuriosa dell'espressione "zappatore" - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250584-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - INGIURIA - IN GENERE

Ha natura offensiva l'espressione "zappatore", qualora nel contesto in cui sia pronunciata rivesta il significato di incompetente. (Nella specie, la qualifica di lavoratore della terra, nella sua funzione più umile, era estranea all'attività svolta dalla persona offesa alla quale è stata attribuita con l'invito a tacere in quanto evidentemente ritenuta inidonea ad intervenire con le necessarie competenze ('tu statte zitto, cà sì "nu zappatore").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 594

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)