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Sez. 5, Sentenza n. 30956 del 02/07/2010 Ud. (dep. 03/08/2010) Rv. 247972 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - INGIURIA - IN GENERE | Accertamento - Riferimento al contesto - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247972-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - INGIURIA - IN GENERE

In tema di tutela penale dell'onore, la valenza offensiva di una determinata espressione, per essere esclusa o comunque scriminata con il riconoscimento di una causa di non punibilità, deve essere riferita al contesto nel quale è stata pronunciata. (Nel caso di specie, la S.C. ha affermato che la motivazione della sentenza impugnata dava atto di una plausibile interpretazione in senso offensivo dell'espressione oggetto dell'imputazione, all'interno di un contesto che aveva visto l'imputato porre in essere una vera e propria aggressione verbale ai danni della persona offesa, intendendo profferire parole capaci di attaccarne e offenderne l'onore e il decoro piuttosto che porre fine a una discussione con il ricorso all'espressione con il significato di "non infastidirmi").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 594

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)