Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 375 del 1990
Massime (1)
Massima n. 15949
- Processo penale
- Codice del 1930
- Recenti modifiche
- Imputato contumace non irreperibile
- Sentenza contumaciale
- Impugnazione
- Impossibilità di proporla per il difensore privo di mandato speciale
- Prospettata disparità di trattamento con lesione del diritto di difesa
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Manifesta infondatezza della questione, del tutto analoga a quella riguardante l'imputato contumace irreperibile, già dichiarata non fondata con sentenza la cui 'ratio decidendi' non può non valere per l'ipotesi in cui l'imputato contumace sia non irreperibile e, quindi, di norma, nelle condizioni di conferire al suo difensore lo specifico mandato richiesto dalla norma denunciata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 192, ultimo comma, c.p.p. 1930 come sostituito dall'art. 2 l. 23 gennaio 1989, n. 22). - S. n. 315/1990.
Norme impugnate
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930, come sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), promossi con quattro ordinanze emesse il 10 ottobre 1989 (due ordinanze) e il 7 novembre 1989 (due ordinanze) dalla Corte d'appello di Caltanissetta, iscritte ai nn. 279, 280, 281 e 282 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'anno 1990;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;
punto 1
Ritenuto che la Corte d'appello di Caltanissetta, con quattro ordinanze emesse due il 10 ottobre 1989 e due il 7 novembre 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930, come sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, nella parte in cui non consente al difensore di imputato contumace non irreperibile di impugnare la sentenza contumaciale, se non sia munito di specifico mandato;
e che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministeri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
punto 2
Considerato che i giudizi, concernendo un'identica questione, vanno riuniti;
che questa Corte con sentenza n. 315 del 1990 ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 192, terzo comma, del codice di procedura penale del 1930, quale sostituito ad opera dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, nella parte in cui esclude che il difensore di imputato irreperibile possa impugnare la sentenza contumaciale quando non sia munito di specifico mandato;
e che la ratio decidendi alla base di tale pronuncia non può non valere, a maggior ragione, per l'ipotesi in cui l'imputato contumace sia non irreperibile e, quindi, di norma, nelle condizioni di conferire al suo difensore lo specifico mandato richiesto dalla norma denunciata;
che, peraltro, le ordinanze di rimessione non adducono argomenti diversi da quelli allora esaminati.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930, come sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Caltanissetta con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze