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Sez. L, Sentenza n. 715 del 26/01/1983 (Rv. 425453 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - PENSIONE SOCIALE - PENSIONE DI GUERRA DI CUI SIA TITOLARE IL CONIUGE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE LA PENSIONE SOCIALE - SUPERAMENTO DEL REDDITO COMPLESSIVO E CUMULATIVO DEI CONIUGI STABILITO DALL'ART. 26 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - DIRITTO ALLA PENSIONE SOCIALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425453-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - PENSIONE SOCIALE - PENSIONE DI GUERRA DI CUI SIA TITOLARE IL CONIUGE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE LA PENSIONE SOCIALE - SUPERAMENTO DEL REDDITO COMPLESSIVO E CUMULATIVO DEI CONIUGI STABILITO DALL'ART. 26 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - DIRITTO ALLA PENSIONE SOCIALE - ESCLUSIONE.*

Costituendo una prestazione di natura vitalizia finalizzata all'apporto di mezzi finanziari necessari ai bisogni vitali propri non solo di chi la percepisce ma anche del coniuge e dei figli, la pensione di guerra, di cui sia titolare il coniuge del soggetto richiedente la pensione sociale, va considerata ai fini della formazione del reddito complessivo e cumulativo dei coniugi, stabilito in lire 1.320.000 annue dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (nel testo modificato dall'art. 3 del d.l. 2 marzo 1974 n. 30), con la conseguenza che il suo superamento esclude, ai sensi della stessa norma, il diritto alla pensione sociale, che presuppone la sussistenza - fra gli altri requisiti - di uno stato di bisogno del richiedente.*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 3 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)