Sez. L, Sentenza n. 6397 del 14/07/1997 (Rv. 505958 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE | Requisito reddituale - Computabilità degli importi erogati dall'I.N.A.I.L. a titolo di rendita per inabilità in favore del coniuge dell'assicurato - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE
Gli importi erogati dall'I.N.A.I.L. a titolo di rendita per inabilità - che devono essere computati nel reddito del medesimo beneficiario ai fini dell'accertamento della sussistenza delle condizioni economiche richieste ai sensi del terzo comma dell'art. 26 legge n. 153 1969 (come modificato dall'art. 3 legge n. 30 1974) ai fini della concessione della pensione sociale - sono invece esclusi dall'ammontare dei redditi del coniuge del beneficiario, atteso che - in mancanza di un'espressa disposizione derogatoria - prevale la natura risarcitoria della prestazione che non costituisce reddito in senso stretto, sicché non è in alcun caso di impedimento all'insorgenza del diritto alla pensione sociale la circostanza che il coniuge dell'assicurato sia titolare di rendita I.N.A.I.L..
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)