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Sez. 3, Sentenza n. 10760 del 29/09/1999 (Rv. 530316 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Estinzione del diritto di riscatto per prescrizione - Diritto al risarcimento del danno nei confronti del proprietario alienante - ConfigurabilitĂ  - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530316-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

Il diritto dell'affittuario di fondi rustici al risarcimento del danno causatogli dall'alienazione del fondo in violazione del suo diritto di prelazione, presuppone necessariamente l'esistenza del diritto al riscatto del fondo. Pertanto, una volta estinto per prescrizione il diritto all'esercizio del riscatto, l'affittuario non può pretendere alcun risarcimento nei confronti della parte alienante.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)