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Sez. 3 - , Ordinanza n. 28224 del 04/11/2019 (Rv. 655583 - 01)

CONTRATTI AGRARI - IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE - IN GENERE | Riscatto forzoso, da parte del comproprietario, della quota di fondo rustico spettante a componente, non più coltivatore, della famiglia coltivatrice - Prescrizione - Termine decennale - Decorrenza.
Stato
decisa il 2019-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655583-01

CONTRATTI AGRARI - IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE - IN GENERE

Il diritto (ex art. 8, comma 10, legge n. 590 del 1965) del comproprietario di domandare il riscatto forzoso della quota del fondo rustico in titolarità del componente, non più coltivatore, della famiglia coltivatrice si prescrive nel termine decennale decorrente dalla scadere del quinto anno dalla cessazione della coltivazione del fondo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)