Sez. U, Sentenza n. 157 del 28/01/1961 (Rv. 240159 - 01)
STATO CIVILE - ATTI - RETTIFICAZIONE E ANNOTAZIONI - PROCEDIMENTO RELATIVO - FINALITA - LIMITI - ACCERTAMENTI DI CARATTERE COSTITUTIVO INCIDENTI SULLO STATO DELLE PERSONE - RICONOSCIMENTO DI TITOLO NOBILIARE - CAMBIAMENTI E AGGIUNTE AL NOME ED AL COGNOME - GIUDIZIO CONTENZIOSO - NECESSITA.*
STATO CIVILE - ATTI - RETTIFICAZIONE E ANNOTAZIONI - PROCEDIMENTO RELATIVO - FINALITA - LIMITI - ACCERTAMENTI DI CARATTERE COSTITUTIVO INCIDENTI SULLO STATO DELLE PERSONE - RICONOSCIMENTO DI TITOLO NOBILIARE - CAMBIAMENTI E AGGIUNTE AL NOME ED AL COGNOME - GIUDIZIO CONTENZIOSO - NECESSITA.*
Il procedimento di rettificazione degli Atti di stato civile puo essere consentito solo nei casi in cui debba provvedersi alla semplice integrazione di un atto incompleto, ovvero alla correzione di eventuali errori materiali o alla eliminazione di possibili omissioni o, infine, alla ricostruzione di Atti distrutti o mancanti, mentre esso non puo servire ad accertamenti di carattere costitutivo, che incidano in lato senso sullo stato delle persone, tra i quali rientra quello che tende al riconoscimento di un titolo nobiliare mediante l'aggiunta al cognome del predicato corrispondente. In tutti questi casi, il giudizio ha natura tipicamente contenziosa e deve svolgersi nelle forme ordinarie con la partecipazione di coloro che hanno interesse a contraddire alla domanda. L'accertamento della spettanza di un titolo nobiliare e la aggiunta al cognome del predicato che vi corrisponde deve percio chiedersi con il rito ordinario nei confronti della Consulta araldica e di altri eventuali controinteressati ogni qualvolta il diritto al titolo, non risultando dall'iscrizione dell'interessato nei registri di tale Consulta, non puo essere fatto valere senza una pronunzia del giudice.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 453, Cod. Civ. art. 454 CORTE COST., Cod. Civ. art. 455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)