Sez. 1, Sentenza n. 4698 del 19/10/1978 (Rv. 394385 - 01)
STATO CIVILE - ATTI - RETTIFICAZIONE ED ANNOTAZIONI - PROCEDIMENTO DI RETTIFICAZIONE - NATURA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - LIMITI.*
STATO CIVILE - ATTI - RETTIFICAZIONE ED ANNOTAZIONI - PROCEDIMENTO DI RETTIFICAZIONE - NATURA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Il procedimento di rettificazione degli Atti di stato civile ha carattere camerale ed e ammesso soltanto nei casi in cui debba disporsi l'integrazione di un atto incompleto o la correzione di un errore materiale o l'eliminazione di una omissione inficiante la redazione dell'atto ovvero quando debba procedersi alla ricostruzione dei registri distrutti o smarriti. All'infuori di tali ipotesi, quando debba procedersi ad accertamenti costitutivi influenti sullo stato delle persone, il giudizio deve svolgersi nelle forme del processo ordinario di cognizione con la partecipazione dei soggetti aventi interesse a contraddire. (Conf 1073/68, mass n 332517; (Conf 751/64, mass 301054; (Conf 105/64, mass n 300138; (Conf 157/61, mass n 240159).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 453, Cod. Civ. art. 454 CORTE COST., Cod. Civ. art. 455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)