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Sez. L, Sentenza n. 4361 del 13/04/1993 (Rv. 481805 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile | Indennità sostitutiva delle ferie per gli addetti alla navigazione ed alla pesca marittima - Inclusione - Indennità per inabilità temporanea - Computabilità - Disciplina ex art. 18 Regolamento tecnico d'assicurazione - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481805-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile

In quanto compresa - alla stregua dell'art. 29 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, come modificato dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 - nell'elenco (avente carattere tassativo) delle voci esclude dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale nonché per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni interessate, l'indennità sostitutiva delle ferie (indipendentemente dall'indagine circa il carattere retributivo o risarcitorio di essa) rientra, ai sensi degli artt. 29 e 31, primo comma, del citato d.P.R., nella retribuzione imponibile degli addetti alla navigazione ed alla pesca marittime, sulla quale va computata l'indennità per inabilità temporanea, essendo, in contrario irrilevante la disposizione dell'art. 18 del Regolamento tecnico di assicurazione in ordine all'obbligo dell'armatore di presentare, entro il 30 novembre di ogni anno, un preventivo dei salari che presumibilmente saranno corrisposti nell'anno successivo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 29, DPR 30/06/1963 num. 1124 art. 31, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)