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Sez. L, Sentenza n. 4839 del 13/05/1998 (Rv. 515408 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Indennità sostitutiva di ferie non godute - Natura retributiva - Inclusione nella retribuzione imponibile a fini previdenziali ed assistenziali - Conseguente assoggettamento a contribuzione.
Stato
decisa il 1998-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515408-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

L'indennità sostitutiva di ferie non godute ha natura retributiva, assimilabile sotto certi aspetti al corrispettivo per lavoro straordinario, trattandosi di compenso, sia pure con le maggiorazioni previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva, per prestazioni lavorative eseguite in giornate che avrebbero dovuto essere dedicate al riposo, ed in dipendenza del sottostante rapporto di subordinazione; pertanto tale indennità rientra nell'ambito dell'ampio concetto di retribuzione imponibile a fini previdenziali ed assistenziali delineato dall'art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153, senza che sia necessaria alcuna ulteriore indagine circa l'eventuale concorrente profilo risarcitorio della stessa, atteso che detta norma esclude soltanto alcune erogazioni tassativamente indicate, tra le quali non può ricomprendersi il menzionato emolumento, comprensivo di maggiorazioni correlate alla particolare natura qualitativa e temporale delle prestazioni effettuate in periodo feriale.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)