Sez. 5 - , Sentenza n. 14030 del 25/02/2020 Ud. (dep. 07/05/2020) Rv. 279082 - 02
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Causa estintiva del reato per la riparazione del danno ex art. 162 - ter cod. pen. – Applicabilità al delitto di atti persecutori commesso prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 148 del 2017 – Condizioni
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
La causa estintiva di cui all'art. 162-ter cod. pen., presupponendo che il reato commesso sia procedibile a querela soggetta a remissione, non è applicabile al reato di atti persecutori commesso con minacce gravi e reiterate, che rientra tra le ipotesi di procedibilità a querela irrevocabile, ai sensi dell'art. 612-bis, comma quarto, cod. pen. (Fattispecie relativa al delitto di atti persecutori commesso prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 148 del 2017, convertito nella legge n. 172 del 2017 che ha escluso l'applicabilità della causa estintiva per il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 ter, Decreto Legge 16/10/2017 num. 148 CORTE COST., Legge 04/12/2017 num. 172 CORTE COST., Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 612 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)