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Sez. 6, Sentenza n. 26285 del 04/05/2018 Ud. (dep. 08/06/2018) Rv. 273489 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Art. 162-ter cod. pen. - Applicabilità nel giudizio di Cassazione - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273489-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA

La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. è applicabile anche ai processi pendenti in sede di legittimità al momento di entrata in vigore della relativa disciplina purché le condotte riparatorie siano state già eseguite nel corso del giudizio di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 ter, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 63 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)