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Sez. 3, Sentenza n. 3056 del 17/05/1982 (Rv. 420984 - 01)

MUTUO - IN GENERE - PROVA DELL'ESISTENZA DEL CONTRATTO - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1982-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420984-01

MUTUO - IN GENERE - PROVA DELL'ESISTENZA DEL CONTRATTO - CONTENUTO.*

Una parte che chieda la condanna del convenuto all'adempimento di un contratto è tenuta a provare i requisiti e gli elementi che determinano la giuridica esistenza del contratto stesso, e di conseguenza, ove a fondamento della pretesa venga dedotto un contratto di mutuo, non basta provare l'avvenuta consegna del denaro (o di altre cose fungibili), ma occorre altresì dimostrare che la consegna è stata effettuata per quel titolo che implichi l'Obbligo della restituzione, solo in tal modo potendo ritenersi adempiuto l'Onere della prova del fatto costitutivo della pretesa creditoria fatta valere in giudizio. (Conf 267/77, mass n 383797).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)