Sez. 3, Sentenza n. 1321 del 03/02/1995 (Rv. 490284 - 01)
MUTUO - ESTINZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA - IN GENERE | Domanda di restituzione - Onere probatorio dell'attore - Oggetto - Riconoscimento da parte del convenuto del ricevimento della cosa per un diverso titolo - Eccezione in senso sostanziale - Esclusione - Inversione dell'onere della prova - Esclusione.
MUTUO - ESTINZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA - IN GENERE
L'attore che chieda la restituzione di una somma di denaro, affermando di averla data a mutuo, è tenuto a dare la prova, oltre che della avvenuta consegna del denaro, anche che questa è stata effettuata per un titolo che ne importi l'obbligo della restituzione, con la conseguenza che l'onere della prova su di lui incombente può dirsi adempiuto solo quando risultino accertati entrambi tali elementi del fatto costitutivo della pretesa, senza che la contestazione del convenuto, il quale riconoscendo di aver ricevuto la somma deduca una diversa ragione della sua dazione, configuri un'eccezione in senso sostanziale, tale da investire l'onere della detta prova.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)