Sez. 5, Sentenza n. 10280 del 21/04/2008 (Rv. 602941 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Ingiunzione doganale - Opposizione - Onere della prova del diritto a fruire delle esenzioni - Riparto - Criteri.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione all'ingiunzione doganale, emessa per il pagamento di imposte sulle importazioni, l'onere della prova del credito erariale grava sull'Amministrazione; tuttavia, il contribuente che invochi uno speciale regime di esenzione ed intenda avvalersi di disposizioni derogative del regime ordinario, ha l'onere di dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto.
Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 20/12/1993 num. 3581, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 82 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)