Sez. 5, Sentenza n. 5343 del 10/03/2006 (Rv. 587600 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Disciplina di cui all'art. 220 del regolamento CEE n. 2913 del 1992 e successive modificazioni - Particolare regime di esenzione - Prova - Onere a carico dell'importatore - Portata - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di imposizione fiscale delle importazioni - tanto in base al previgente testo dell'art. 220 del regolamento del Consiglio CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 che in base alla medesima disposizione novellata con l'art. 1 del regolamento del Consiglio CEE 16 novembre 2000, n. 2700 -, deve ritenersi che l'importatore, il quale intenda avvalersi del particolare regime di esenzione ivi previsto, deve fornire la prova che, "per tutta la durata delle operazioni doganali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che sono state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale". (Nella specie, la S.C. ha annullato l'impugnata sentenza che non aveva congruamente e logicamente motivato il percorso seguito per ritenere diligente il comportamento delle società interessate, tenuto conto: a) che la scelta del soggetto esportatore con cui concludere i rapporti commerciali era stata effettuata dalle stesse società; b) che l'intensità e la protrazione nel tempo di tali rapporti poneva le società nelle condizioni di esaminare la merce importata e di individuarne possibilmente le origini, anche attraverso le caratteristiche e le tecniche di lavorazione; c) che erano state le stesse società a produrre alle autorità doganali, in occasione della importazione della merce, le certificazioni di origine, poi dichiarate false; d) che attraverso l'utilizzo di tali certificati proprio le società importatrici avevano conseguito un beneficio fiscale di rilevante entità).
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220, Regolam. Consiglio CEE 16/11/2000 num. 2700 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)