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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 158 del 1989

Decisione
decisa il 1989-03-08, depositata il 1989-03-21
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:158
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 24488

  • Responsabilità civile dei magistrati
  • Organi giudiziari collegiali
  • Provvedimenti
  • Compilazione di sommario processo verbale ai fini dell'acquisizione in eventuali giudizi di responsabilità
  • Segreto della camera di consiglio
  • Ritenuta violazione e minor tutela rispetto al segreto professionale
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, in quanto già esaminata con sentenza di rigetto sul punto, la questione di legittimità costituzionale del comma ultimo dell'art. 131 c.p.c., introdotto dall'art. 16 l. 13 aprile 1988, n. 117, sollevato in riferimento agli art. 3, 101, 104 Cost., nella parte in cui, prevedendo la verbalizzazione dei provvedimenti giudiziari collegiali e l'acquisizione di essa negli eventuali giudizi di responsabilità, promossi in via di rivalsa nei confronti dei membri dei collegi, violerebbero gli invocati principi di costituzionalità in quanto la segretezza delle deliberazioni sarebbe garanzia inderogabile d'indipendenza e il legislatore avrebbe attribuito irrazionalmente minor tutela al segreto della camera di consiglio rispetto al segreto professionale.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 131, ultimo comma del codice di procedura civile introdotto dall'art. 16, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), in relazione all'art. 16, quinto comma, della stessa legge, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 4 maggio 1988 dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento civile vertente tra Romeo Giuseppina ed altri e Rossi Michele ed altro, iscritta al n. 635 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988; 2) ordinanza emessa il 4 maggio 1988 dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento civile vertente tra Giorno Mirella e De Stilo Giuseppe ed altra, iscritta al n. 636 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Catanzaro, con due ordinanze, d'identico contenuto, in data 4 maggio 1988 (R.O. nn. 635 e 636 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 131 del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 16, comma secondo, della legge 13 aprile 1988, n. 117, in relazione all'art. 16, quinto comma, della stessa legge; che il giudice a quo ha dedotto che tali norme, prevedendo la verbalizzazione dei provvedimenti giudiziari collegiali e l'acquisizione di essa negli eventuali giudizi di responsabilità, promossi in via di rivalsa nei confronti dei membri dei collegi, violerebbero gli artt. 3, 101 e 104 della Costituzione, in quanto la segretezza delle deliberazioni sarebbe garanzia inderogabile d'indipendenza e il legislatore avrebbe attribuito irrazionalmente minor tutela al segreto della camera di consiglio rispetto al segreto professionale; che stante l'identità della questione sollevata, i giudizi vanno riuniti;
punto 2
Considerato che la questione è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 18 del 1989, con la quale - sotto altro profilo - il primo e il secondo comma dell'art. 16 sono stati dichiarati illegittimi nella parte in cui disponevano che "è compilato sommario processo verbale", anziché "può, se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale"; che non sono stati addotti nuovi argomenti che possano indurre ad una diversa decisione;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 131 del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), sollevata in riferimento agli artt. 3, 101 e 104 della Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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