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Sez. 1, Sentenza n. 42 del 09/01/1975 (Rv. 373170 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETA - CONCETTO DI CONTRARIETA - FALLIMENTO - CESSAZIONE DELL'IMPRESA - MAGGIOR TERMINE UTILE - NON CONTRARIETA.*
Stato
decisa il 1975-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373170-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETA - CONCETTO DI CONTRARIETA - FALLIMENTO - CESSAZIONE DELL'IMPRESA - MAGGIOR TERMINE UTILE - NON CONTRARIETA.*

In materia di delibazione il concetto di contrarieta all'ordine pubblico, con riferimento all'art 797, n 7, cod proc civ, deve essere inteso nel senso dell'inconciliabilita delle Disposizioni contenute nella sentenza con i canoni essenziali cui si ispira l'ordinamento dello stato italiano ovvero con le regole fondamentali che definiscono la struttura dei singoli istituti giuridici. Siffatti caratteri di essenzialita o di Rilevanza strutturale non possono essere riconosciuti alla norma che stabilisce, in riferimento alla data di cessazione dell'impresa, un termine utile per la dichiarazione di fallimento, piu ampio di quello previsto dall'art 10 della legge fallimentare italiana trattandosi di una disciplina che riflette elementi sussidiari del sistema normativo e non concerne i presupposti fondamentali dell'istituto fallimentare in Italia (esistenza di un'impresa commerciale e di uno stato di insolvenza).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 com. 7, Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)