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Sez. U, Sentenza n. 10388 del 03/10/1995 (Rv. 494161 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - SENTENZA STRANIERA | Dichiarativa di fallimento - Ordinario procedimento di delibazione - Applicabilità - Limiti - Fattispecie anteriori alla riforma "ex lege" n. 218 del 1995.
Stato
decisa il 1995-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494161-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - SENTENZA STRANIERA

Alle sentenze straniere dichiarative di fallimento, dato il loro carattere costitutivo ed esecutivo, è applicabile l'ordinario procedimento di delibazione previsto per il conferimento di efficacia in Italia alle sentenze di giudici stranieri, qualora manchi una convenzione internazionale che ne disciplini il riconoscimento con criteri di semplicità e speditezza (fattispecie relativa a giudizio di declaratoria d'efficacia in Italia di sentenza di un tribunale fallimentare tedesco introdotto prima dell'entrata in vigore della legge 31 maggio 1995, n.218 di riforma del diritto internazionale privato e processuale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9, Legge 31/05/1995 num. 118 art. 72, Legge 31/05/1995 num. 118 art. 73, Legge 31/05/1995 num. 118 art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)