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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 157 del 1984

Decisione
decisa il 1984-06-05, depositata il 1984-06-07
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:157
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 14266

  • Espropriazione per pubblico interesse
  • Opere di comuni, province, comunità montane e loro consorzi
  • Funzioni amministrative in materia di occupazione di urgenza di immobili da espropriare
  • Prevista delegabilità ai sindaci ed ai presidenti delle provice e delle comunità montane
  • Questione analoga ad altre già decise nel senso della infondatezza
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 128 Cost.,dell'art. 15 della legge Regione Puglia 23 giugno 1976, n. 16, nella parte in cui prevede la delegabilità ai sindaci ed ai presidenti delle province e delle comunità montane, delle funzioni amministrative in materia di occupazione di urgenza degli immobili da espropriare, in quanto la Corte ha già deciso, giudicandole infondate e manifestamente infondate, analoghe questioni relative a leggi di altre regioni recanti simile normativa. - S. n. 319/1983; O. nn. 42/1984 e 71/1984.

Norme impugnate

  • art. 15 legge regionale Puglia 23 giugno 1976, n. 16

Parametri

Massima n. 14267

  • Regione puglia
  • Norme per agevolare la esecuzione di opere pubbliche
  • Delegabilità agli assessori regionali di funzioni del presidente della giunta con potestà di emanare atti amministrativi con efficacia esterna
  • Questioni già decise in via di principio
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 121 Cost., dell'art. 15 della legge Regione Puglia 23 giugno 1976, n. 16, nella parte in cui prevede la delegabilità agli assessori regionali di funzioni proprie del Presidente della giunta regionali, in quanto la Corte ha già affermato il principio in base al quale la delega di funzioni della giunta regionale agli assessori e l'attribuzione agli stessi della competenza ad emanare atti amministrativi con rilevanza esterna, non contrastano con l'invocato principio costituzionale.

Norme impugnate

  • art. 15 legge regionale Puglia 23 giugno 1976, n. 16

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 15 della legge della Regione Puglia 23 giugno 1976, n. 16 (Norme per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche), promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1977 dal TAR per la Puglia sul ricorso di Gorgoni Antonio contro Regione Puglia ed altro, iscritta al n. 284 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 del 1977. Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia; udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.
punto 1
Rilevato che il TAR per la Puglia, con ordinanza 23 febbraio 1977, ha sollevato in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 128 Cost. questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Puglia 23 giugno 1976, n. 16 ("Norme per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche"), nella parte in cui prevede la delegabilità ai sindaci dei comuni ed ai presidenti delle province, delle comunità montane e loro consorzi, per le opere di loro competenza, delle funzioni amministrative in materia di accesso ed occupazione di urgenza di immobili da espropriare, nonché in relazione all'art. 121 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della stessa legge, in quanto prevede la delegabilità all'assessore regionale ai lavori pubblici delle funzioni da essa attribuite al Presidente della giunta regionale;
punto 2
considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Puglia 23 giugno 1976, n. 16 è analoga ad altre già decise da questa Corte nel senso della non fondatezza con sentenza n. 319 del 1983 e della manifesta infondatezza con ordinanze nn. 42 e 71 del 1984 in relazione a leggi di altre regioni recanti normativa analoga;
punto 3
considerato che in ordine alle predette questioni non sono stati addotti motivi i quali possano indurre ad una diversa decisione;
punto 4
considerato, altresì, quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge della Regione Puglia 23 giugno 1976, n. 16 che con sentenza n. 48 del 1983 questa Corte ha affermato che la delega di funzioni della giunta regionale agli assessori e l'attribuzione ad essi della competenza ad emanare atti amministrativi con efficacia esterna non ledono di per sé l'art. 121 Cost., così fissando un principio che rende manifestamente infondata anche la questione relativa alla delegabilità agli assessori regionali di funzioni attribuite al Presidente della giunta regionale;
punto 5
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative peri giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 15 della legge della Regione Puglia 23 giugno 1976, n. 16 ("Norme per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche"), sollevate, con ordinanza 23 febbraio 1977, dal TAR per la Puglia, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 121 e 128 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze