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Sez. 1, Sentenza n. 9561 del 27/05/1975 Ud. (dep. 21/10/1975) Rv. 131662 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - PROVE(NUOVE) - RIGETTO DELL'ISTANZA DI RINNOVAZIONE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - NULLITA DELLA DECISIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/131662-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - PROVE(NUOVE) - RIGETTO DELL'ISTANZA DI RINNOVAZIONE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - NULLITA DELLA DECISIONE - ESCLUSIONE.*

La motivazione sul rifiuto della rinnovazione del dibattimento - richiesta con i motivi di gravame - puo essere anche implicita quando dal contesto logico del ragionamento dei giudici possono desumersi elementi Atti a dimostrare l'inutilita della rinnovazione stessa. Invero, il fatto che il giudice di appello abbia motivato il suo convincimento sulla colpevolezza dell'imputato non puo essere ritenuto privo di giuridica Rilevanza nel caso d'istanza di rinnovazione correlata all'asserita necessita di acquisire prove dirette a rendere impossibile il convincimento di colpevolezza e possibile, invece, un convincimento di innocenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)