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Sez. 3, Sentenza n. 1175 del 16/02/1983 (Rv. 425963 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE DELLA DOMANDA NUOVA - OMISSIONE - NULLITÀ - CARATTERE RELATIVO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425963-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE DELLA DOMANDA NUOVA - OMISSIONE - NULLITÀ - CARATTERE RELATIVO - CONSEGUENZE.*

L'inosservanza dell'Obbligo della notifica ex art. 292 cod. proc. civ. determina una nullità relativa che può essere dedotta soltanto dalla parte contumace, essendo quell'Obbligo stabilito a garanzia del diritto di difesa di detta parte e non anche degli altri soggetti del processo. (Conf 1118/80, mass n 404604; (Conf 609/77, mass n 384158).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)