Sez. 3, Sentenza n. 1175 del 16/02/1983 (Rv. 425963 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE DELLA DOMANDA NUOVA - OMISSIONE - NULLITÀ - CARATTERE RELATIVO - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE DELLA DOMANDA NUOVA - OMISSIONE - NULLITÀ - CARATTERE RELATIVO - CONSEGUENZE.*
L'inosservanza dell'Obbligo della notifica ex art. 292 cod. proc. civ. determina una nullità relativa che può essere dedotta soltanto dalla parte contumace, essendo quell'Obbligo stabilito a garanzia del diritto di difesa di detta parte e non anche degli altri soggetti del processo. (Conf 1118/80, mass n 404604; (Conf 609/77, mass n 384158).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)