diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 9656 del 29/12/1987 (Rv. 456664 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE - IN GENERE - DOMANDA NUOVA - OMESSA NOTIFICA - NULLITÀ RELATIVA - DEDUZIONE AD OPERA DELLE ALTRE PARTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456664-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE - IN GENERE - DOMANDA NUOVA - OMESSA NOTIFICA - NULLITÀ RELATIVA - DEDUZIONE AD OPERA DELLE ALTRE PARTI - ESCLUSIONE.*

L'inosservanza dell'Obbligo di notificazione della domanda nuova alla parte contumace, di cui all'art. 292 cod. proc. civ., determina una nullità non assoluta, ma relativa, che può essere dedotta solo dal medesimo contumace, successivamente costituitosi, e non dalle altre parti. (V 607/77, mass n 384158; (Conf 1737/86, mass n 445055; (Conf 6944/83, mass n 431617; (Conf 5910/83, mass n 430751; (Conf 1175/83, mass n 425963).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)