Sez. 3 - , Sentenza n. 5682 del 23/02/2023 (Rv. 667258 - 02)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DEL GIUDICE | Azione di revocazione - Restituzione ex art. 402 c.p.c. - Accessorio della fase rescindente - Esclusione - Conseguenza eventuale della pronuncia rescissoria - Sussistenza - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DEL GIUDICE
All'esito del giudizio di revocazione la restituzione di quanto conseguito con la sentenza revocata non costituisce un accessorio della fase rescindente, venendo disposta solo con la pronuncia rescissoria nell'eventualità che il giudice della revocazione, pronunciandosi sul merito della causa, assuma una decisione diversa da quella che aveva costituito il titolo giudiziale del pagamento eseguito.
Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 402
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)