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Sez. 3 - , Ordinanza n. 24171 del 30/10/2020 (Rv. 659527 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE | Riforma di una decisione da parte del giudice dell'impugnazione - Obbligo per il giudice di pronunciarsi d'ufficio sugli effetti restitutori e/o ripristinatori - Esclusione - Fondamento - Motivi della riforma - Irrilevanza - Mancata domanda di restituzione - Instaurazione di autonomo giudizio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2020-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659527-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

Il giudice dell'impugnazione, il quale riformi (per ragioni di rito o di merito) la decisione gravata, ha il potere, ma non l'obbligo, purché ne ricorrano i presupposti e non siano necessari accertamenti in fatto che comportino un ampliamento del "thema decidendum", di pronunciarsi d'ufficio sui conseguenti effetti restitutori e/o ripristinatori poiché - come si evince dagli artt. 389 e 402 c.p.c. - tali effetti non discendono "ipso facto" dalla sentenza riformata o cassata, con la conseguenza che la parte interessata può proporre la relativa domanda in sede di impugnazione ovvero instaurando un autonomo giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 402

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)