Sez. 1 - , Sentenza n. 10446 del 27/04/2017 (Rv. 644974 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Indennità di espropriazione - Determinazione - Provvedimento ablativo - Azione di determinazione giudiziale del giusto indennizzo - Stima dell’indennizzo in via amministrativa - Necessità - Insussistenza - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
L'azione di determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio ai sensi dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001, nel testo “ratione temporis” applicabile prima della novella introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2011, può essere sempre proposta senza necessità di attendere la liquidazione dell’indennità in sede amministrativa, in quanto, una volta emanato il provvedimento ablativo, sorge contestualmente ed è immediatamente azionabile il diritto del proprietario di percepire il giusto indennizzo ex art. 42 Cost.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 23, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 27, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)