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Sez. 1, Sentenza n. 17604 del 18/07/2013 (Rv. 627317 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Indennità di espropriazione - Determinazione - Azione - Pronuncia del relativo decreto ablativo - Condizione indefettibile - Configurabilità - Ragioni - Conseguenze - Momento di riferimento per la determinazione dell'indennità - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627317-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

L'azione di determinazione dell'indennità di esproprio, trovando causa nella procedura espropriativa ritualmente definita mediante la pronuncia del relativo decreto ablativo - che attribuisce la proprietà dell'immobile, a titolo originario, dall'espropriato all'ente espropriante, ed opera la trasformazione del diritto reale del primo in quello a percepire il giusto indennizzo ex art. 42 Cost. - ha in detto provvedimento la sua condizione indefettibile, rappresentandone un fatto indispensabile per integrarne la fattispecie costitutiva, sicché non è consentito addivenire, in sua assenza, ad una statuizione definitiva sull'indennità; inoltre, contestualmente all'emanazione di quel decreto, sorge e diviene azionabile il diritto del proprietario a percepire il citato indennizzo, ormai non più subordinato alla sua liquidazione in sede amministrativa, identificandosi così la vicenda ablatoria, anche quanto agli effetti favorevoli al proprietario, con la data di detto decreto, conseguendone altresì che la sua entità definitiva deve essere determinata con riguardo a tale data e tenendo conto delle caratteristiche, in quel momento, del bene espropriato. (In applicazione di tale principio, la S.C., con riguardo ad una espropriazione compiuta secondo la legge n. 219 del 1981, ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto inammissibile l'opposizione alla stima offerta dall'espropriante ai proprietari dell'immobile espropriato, non essendo ancora stato emesso il corrispondente decreto ablativo).

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 50, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 12 CORTE COST., Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 13 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 art. 80 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 art. 81, Decreto Legisl. 30/03/1990 num. 76 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)